Ricorso in cassazione inammissibile per motivi mescolati e omesso esame del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 11991 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che prospetti la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non può essere formulato ai sensi del n. 5) dello stesso articolo, poiché una tale commistione determina una non consentita mescolanza di motivi eterogenei. L’omesso esame che rileva ai fini del n. 5) deve avere ad oggetto un fatto storico e normativo, un preciso accadimento o una specifica circostanza naturalistica, e non questioni giuridiche, argomentazioni o deduzioni difensive. Il ricorrente è tenuto a indicare il fatto storico non esaminato, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il come e il quando esso fu oggetto di discussione e la sua decisività, con trascrizione degli atti rilevanti a pena di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato e difensore di sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ., impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un’intimazione di pagamento fondata su sei cartelle esattoriali e su un avviso di accertamento esecutivo. I giudici di primo grado, in forza delle sentenze favorevoli al contribuente relative agli atti presupposti e dei provvedimenti di sgravio nel frattempo emessi, rilevavano che quattro cartelle erano state interamente annullate, due solo parzialmente e che l’avviso di accertamento era stato annullato in toto.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo per quanto di ragione sia l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria sia quello incidentale del contribuente, riformava parzialmente la decisione. Il ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ravvisata l’inammissibilità, il Consigliere delegato formulava proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ.; il contribuente chiedeva la decisione e poi la trattazione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto la richiesta di discussione in pubblica udienza, perché le questioni non presentano rilievo nomofilattico. Dichiara poi inammissibile il deposito della sentenza di primo grado sopravvenuta, non inerente all’ammissibilità del ricorso e non ancora passata in giudicato.
Il primo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. pur deducendo la violazione di numerose norme, è inammissibile per la mescolanza di motivi eterogenei e perché non individua affermazioni in diritto della sentenza gravata in contrasto con le norme invocate. Soprattutto, la censura esorbita dal perimetro del n. 5): l’omesso esame denunciato riguarda questioni giuridiche, non fatti storici. Secondo il consolidato indirizzo richiamato, il fatto decisivo deve essere un preciso accadimento, indicato nel come, nel quando e nella sua decisività, con trascrizione degli atti a pena di inammissibilità.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. Anch’essi non individuano le affermazioni in diritto della CTR che darebbero luogo alla violazione delle norme citate e, quanto al terzo, si risolvono in una nuova mescolanza di motivi. Le contestazioni sui provvedimenti di sgravio, inoltre, difettano di interesse e sono estranee al thema decidendum delimitato dall’atto impugnato, che è l’intimazione di pagamento, non gli sgravi. Le integrazioni consentite dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non possono concernere un atto diverso da quello originariamente impugnato.
La Corte aggiunge che i motivi sollecitano un riesame degli accertamenti in fatto riservati al giudice di merito, precluso in sede di legittimità, e richiamano atti non trascritti. Infine, avendo i giudici regionali riconosciuto almeno in parte fondata la pretesa tributaria, manca il requisito della soccombenza totale per una condanna ex art. 96 cod. proc. civ. aggravata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3), e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’attestazione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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