Antieconomicità del costo come indizio di difetto di inerenza (Cass. civ. Sez. V n. 11999 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei componenti negativi di reddito, il principio di inerenza esprime una correlazione qualitativa fra i costi sostenuti e l’attività d’impresa, prescindendo da considerazioni di natura quantitativa. L’antieconomicità del costo, intesa come sproporzione fra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa, può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tal caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso a indizi, l’inattendibilità della condotta del contribuente. Il giudice di merito che riconosca la deducibilità senza chiarire se il contribuente abbia allegato precise circostanze fattuali di destinazione produttiva viola l’art. 109, comma 5, del TUIR.
Il Fatto
La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un agente monomandatario di una società operante nel settore edile un avviso di accertamento, disconoscendo la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità ai fini IVA dei costi di pubblicità televisiva asseritamente sostenuti nell’anno 2009, per un importo complessivo di 18.000 euro, risultanti da una fattura emessa dalla titolare di un’emittente locale. L’Amministrazione operava le conseguenti riprese fiscali.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che in parziale accoglimento annullava la pretesa limitatamente al recupero a tassazione dei costi pubblicitari, riconosciuti deducibili. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 16/20 dell’8 gennaio 2020. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Commissione regionale avesse riconosciuto la deducibilità delle spese pubblicitarie benché difettassero del requisito dell’inerenza all’attività d’impresa, come desumibile dalla loro palese antieconomicità.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di deducibilità dei componenti negativi di reddito, l’inerenza esprime una correlazione qualitativa tra i costi e l’attività d’impresa, prescindendo da considerazioni quantitative. Tuttavia, l’antieconomicità di un costo, intesa come sproporzione fra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa, può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tali casi, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso a indizi, l’inattendibilità della condotta del contribuente, come affermato da Cass. n. 19422/2024, Cass. n. 33568/2022, Cass. n. 27786/2018 e Cass. n. 18904/2018.
Nel caso di specie, la Commissione regionale, pur riconoscendo che i costi pubblicitari apparivano eccessivi rispetto ai ricavi realizzati, li ha cionondimeno ritenuti inerenti sulla scorta del rilievo che l’investimento pubblicitario può costituire strumento per ampliare la platea dei clienti e incrementare il volume d’affari. La Corte ha qualificato tale argomentazione come semplicistica.
Inoltre, a fronte della specifica contestazione dell’Amministrazione, che aveva evidenziato la scarsa credibilità che il contribuente si fosse fatto carico di ingenti costi per un’attività duplicativa di quella ordinariamente sostenuta dalla società preponente, la Commissione ha apoditticamente affermato l’evidenza dell’interesse dell’agente monomandatario all’incremento del giro d’affari della preponente nel territorio di riferimento, per l’aumento delle provvigioni spettanti.
Così argomentando, il giudice di merito è incorso nella violazione dell’art. 109, comma 5, del TUIR, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In presenza di un elemento sintomatico del difetto di inerenza, rappresentato dall’accertata antieconomicità dei costi, la Commissione non ha chiarito se il contribuente avesse allegato precise circostanze fattuali idonee a ricondurre tali costi all’attività d’impresa e a dimostrarne la concreta destinazione alla produzione. La Corte ha pertanto disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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