Classamento A/1 autonomo rispetto alla nozione di immobile di lusso (Cass. civ. Sez. V n. 6276 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, la qualificazione di un’abitazione come signorile, civile o popolare non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, che definisce l’immobile di lusso ai soli fini delle agevolazioni fiscali. Le categorie e le classi catastali rispondono a nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e il loro apprezzamento è rimesso al giudice del merito. L’attribuzione della categoria A/1 non implica, pertanto, che l’unità immobiliare costituisca un’abitazione di lusso. La perizia stragiudiziale di parte non integra un fatto storico, ma un mero argomento di prova, la cui mancata considerazione non configura il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due contribuenti presentavano nell’anno 2018 una dichiarazione DOCFA con cui proponevano una nuova rendita catastale di un immobile sito in Roma, sulla base di una diversa distribuzione degli spazi interni. L’ufficio notificava avviso di accertamento, rettificava la rendita e attribuiva all’unità la categoria A/1 e la classe 2.

I contribuenti impugnavano l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo carenza di motivazione, violazione dello Statuto del contribuente e uso arbitrario della potestà di rettifica. Il ricorso era respinto in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione Tributaria Regionale. Proponevano allora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella perizia di parte che avrebbe dimostrato l’assenza dei requisiti della categoria A/1. La Corte lo dichiara inammissibile: la relazione stragiudiziale non è un fatto storico, ma un semplice argomento di prova, che non può fondare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; il fatto storico eventualmente rappresentato era stato comunque valutato dal giudice di merito.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla carenza dei requisiti dell’abitazione signorile. La Corte lo respinge ricordando che il vizio è configurabile solo quando manchi del tutto la considerazione di una domanda o di un’eccezione, non di una mera allegazione difensiva. Il giudice non è tenuto a confutare ogni singolo rilievo, ben potendo gli argomenti non esaminati ritenersi implicitamente disattesi.

Nel caso concreto la Commissione regionale aveva descritto analiticamente l’immobile, richiamando anche la scheda planimetrica prodotta dalla parte appellante: il convincimento era quindi sorretto da un esame logico e coerente delle emergenze ritenute idonee.

Il terzo motivo denunciava la violazione del d.P.R. n. 138/1998 e del d.P.R. n. 1142/1949, assumendo che i giudici avessero basato la qualificazione sul solo criterio della superficie. La Corte lo dichiara infondato. Ribadisce l’autonomia della disciplina catastale rispetto a quella dell’immobile di lusso: la categoria A/1 non implica che l’unità sia di lusso, e la classificazione catastale prescinde dal d.m. 2 agosto 1969.

La verifica attiene a un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, che tiene conto delle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura, dell’ubicazione e della dotazione di servizi, secondo criteri che possono mutare nel tempo. Il ricorso, in questa parte, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione estimativa, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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