Ripetizione di indebito bancario: il correntista attore prova le clausole nulle (Cass. civ. Sez. I n. 12183 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di indebito, deducendo la nullità di singole clausole contrattuali o l’addebito di voci non pattuite, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e dell’insussistenza della causa debendi mediante la produzione del contratto. Ove il contratto non sia prodotto, resta accertata in via di fatto la sua esistenza per iscritto, con la conseguente impossibilità di verificare quali clausole fossero nulle. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non anche quando, valutando le acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente assolto l’onere. La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile se si risolve in un sindacato sul prudente apprezzamento delle prove.
Il Fatto
Il liquidatore di una società ha convenuto in giudizio la banca per accertare l’illegittimità di addebiti operati su un conto corrente e ottenere la restituzione di quanto riscosso senza valido titolo. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte di appello ha respinto l’impugnazione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con più motivi, incentrati sull’onere probatorio della banca in ordine alla pattuizione scritta degli interessi ultralegali, sulla produzione degli estratti conto e sui vizi di motivazione, dolendosi del fatto che la banca non avesse dimostrato quanto asserito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove da una premessa di fatto: tanto il giudice di primo grado quanto il giudice d’appello hanno ritenuto incontestata la stipulazione scritta del contratto di conto corrente. Il thema decidendum era stato focalizzato sull’invalidità di singole clausole, restando presupposta l’esistenza di un contratto in sé valido e munito del requisito formale di legge.
Su questa base il Collegio esamina il primo motivo e ne rileva l’inammissibilità. Il richiamo a molteplici disposizioni codicistiche risulta incongruo: le censure non hanno attinenza con la portata delle norme invocate in rubrica. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la regola è che la sua violazione sussiste solo se il giudice abbia addossato la prova a un soggetto diverso da quello gravato, mentre l’erroneo apprezzamento sull’esito della prova attiene semmai al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo non scalfisce l’accertamento della Corte distrettuale, che aveva giudicato pacifica la stipulazione per iscritto: stabilire se un fatto sia contestato è questione riservata al giudice di merito, apprezzabile in termini di vizio motivazionale. Del pari errato è l’invocato art. 2697, secondo comma, cod. civ., che opera rispetto ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi, non alla mera negazione dei fatti costitutivi.
Il Collegio richiama l’orientamento, di tradizione pluridecennale in materia di ripetizione di indebito, secondo cui il correntista che agisce per la restituzione è onerato della prova dei pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Se deduce la nullità di clausole, deve anzitutto dimostrarne la presenza in contratto: l’originaria attrice è venuta meno a un onere elementare.
Anche gli altri motivi sono dichiarati inammissibili. Quello vertente sugli estratti conto non tocca la ratio della sentenza d’appello, fondata sulla mancata produzione del contratto. La censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è estranea al loro ambito applicativo, poiché investe il prudente apprezzamento delle prove. Infine, nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni, onere rimasto insoddisfatto.
Nota della Redazione
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