La buona fede non identifica la causa petendi senza la condotta specifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 21404 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola generale di correttezza e buona fede, anche ove intesa in senso oggettivo, non è di per sé sufficiente a identificare la causa petendi, dovendo essere messa in relazione con la specifica condotta contestata: è la condotta oggettiva a caratterizzare la fattispecie, sicché altra è la violazione della correttezza nel pretendere una fideiussione, altra quella nel concedere ulteriore credito. L’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma può essere esaminata in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente per cassazione che denunci la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. deve fare esplicito riferimento alle regole violate e precisare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Alcuni soci avevano rilasciato una fideiussione a favore di un istituto bancario per garantire le obbligazioni della società, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di una precedente garanzia a prima richiesta. A seguito dell’escussione di quest’ultima da parte del beneficiario, la banca aveva addebitato l’importo e, dopo il recesso dagli affidamenti, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti. L’opposizione dei fideiussori, fondata sulla nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, sull’insussistenza del credito azionato e sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, era stata rigettata sia in primo grado sia in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 1956 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente distinto i profili di buona fede dedotti nei gradi di merito. La censura è stata ritenuta infondata: la buona fede, anche intesa in senso oggettivo come qualificazione giuridica di una condotta, presuppone sempre un elemento oggettivo di riferimento. Non è quindi la clausola generale a individuare la causa petendi, ma la specifica condotta cui la violazione viene riferita: altra è la mala fede nell’ottenere la fideiussione, altra quella nel concedere credito. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato tale distinzione, dichiarando inammissibile la diversa censura relativa all’abusiva concessione del credito, in quanto presupponeva una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata.
Quanto al secondo motivo, relativo all’erronea identificazione dell’oggetto della domanda monitoria, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui l’erronea interpretazione della domanda non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., potendo essere sindacata solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Nella specie, la sentenza impugnata aveva dato conto con argomenti delle ragioni per cui la pretesa era stata qualificata come derivante dall’escussione della garanzia, e tale interpretazione risultava conforme al testo del ricorso monitorio, come trascritto nel controricorso. Il motivo è stato quindi dichiarato infondato.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 1937 c.c., per insufficienza della manifestazione di volontà di garantire le obbligazioni dipendenti dalla garanzia a prima richiesta. La Corte ha rilevato che il ricorso era formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non risultando debitamente riportati il contratto e gli atti richiamati. Inoltre, i ricorrenti contrapponevano alla interpretazione del giudice di merito la propria tesi difensiva, senza indicare i criteri ermeneutici violati: la natura esplicita della volontà di obbligarsi è l’oggetto dell’interpretazione, non il criterio con cui condurla. Il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Il rigetto dei motivi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1937 c.c. – Manifestazione della volontà
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso