Medici convenzionati, vestizione e lavaggio DPI richiedono prova specifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12208 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in cui i lavoratori chiedono il compenso per l’attività di vestizione e svestizione e il ristoro per il lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro qualificabili come dispositivi di protezione individuale, la sentenza d’appello è viziata se, pur ritenendo provati tali fatti, non indica gli elementi gravi, precisi e concordanti posti a fondamento della presunzione, né i dati di prova dell’an del diritto, nonostante la contestazione del datore. I principi elaborati con riguardo ai lavoratori subordinati non sono estensibili di per sé ai medici convenzionati, legati alla P.A. da un rapporto di parasubordinazione. Al dirigente medico che eccede l’orario non spetta alcun compenso supplementare o straordinario, perché la retribuzione è mensile e comprensiva di tutte le prestazioni rese.
Il Fatto
Alcuni medici convenzionati, operativi presso il servizio di emergenza sanitaria territoriale di una struttura sanitaria, hanno adito il giudice del lavoro deducendo di dover indossare indumenti qualificabili come dispositivi di protezione individuale e di impiegare circa mezz’ora per turno nelle operazioni di vestizione e svestizione, non retribuite, oltre a occuparsi personalmente di lavaggio e stiratura delle tute.
Hanno chiesto la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive e al ristoro dei costi sopportati. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda; la Corte d’appello di Messina l’ha accolta. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, cui i medici hanno replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte non rivede la qualificazione degli indumenti come DPI, ormai non più contestata. Richiama anzi Cass., Sez. L., n. 16749 del 21 giugno 2019, che ha affermato una nozione ampia di dispositivo di protezione, comprensiva di qualsiasi attrezzatura o accessorio idoneo a costituire una barriera protettiva, in coerenza con l’art. 2087 cod. civ., con il conseguente obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in efficienza.
Il vizio, però, sta nel processo logico della sentenza d’appello. La Corte territoriale ha ritenuto provata la vestizione e svestizione fuori orario sulla base di “fatti gravi, precisi e concordanti”, senza però indicarli, così omettendo di esternare il percorso presuntivo. Inoltre, ha applicato ai medici convenzionati — legati alla P.A. da un rapporto di parasubordinazione — i principi elaborati per gli infermieri, che sono lavoratori subordinati: si tratta di una contraddittorietà che inficia la decisione.
Il collegio censura anche il rilievo attribuito al superamento del debito orario per riconoscere un compenso a titolo di straordinario. Sul punto richiama Cass., Sez. L., n. 20796 del 25 luglio 2024, secondo cui il dirigente medico che ha reso prestazioni eccedenti gli orari contrattuali non ha diritto ad alcun compenso supplementare, essendo la retribuzione mensile e comprensiva di tutte le prestazioni, salvo il risarcimento di un pregiudizio specificamente allegato e provato. Aggiunge Cass., Sez. L., n. 31795 del 10 dicembre 2024, per la quale l’orario di trentotto ore settimanali previsto dal CCNL del 3.11.2005 va inteso come orario minimo, superabile senza obbligo di straordinario.
Analoghe carenze riguardano il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura: la Corte d’appello ha dato per provato l’assunto dei ricorrenti nonostante la contestazione sull’an, senza indicare gli elementi di prova. Sono pertanto accolti i motivi primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, nono e decimo. Respinge invece le censure sulla dedotta tardività della documentazione di controparte, ricordando che l’art. 421 cod. proc. civ. non consente di supplire alla carenza probatoria di parte (sul punto richiama Cass., Sez. L., n. 23605 del 27 ottobre 2020). Il sesto motivo è inammissibile, avendo la parte ammesso di aver controdedotto nelle note di trattazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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