Il disconoscimento generico delle copie non attiva la verificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7762 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, la parte che intende disconoscere la conformità all’originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio deve rendere una dichiarazione di contenuto specifico, indicando chiaramente il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale. La contestazione generica od onnicomprensiva, espressa con clausole di stile, è inefficace e non determina l’attivazione dei poteri istruttori del giudice, né la necessità di promuovere il procedimento di verificazione. La valutazione della specificità del disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al merito, insindacabile in legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo e gli atti prodromici, tra cui avvisi di addebito e cartelle di pagamento, asseritamente mai notificati, chiedendo la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi e l’annullamento delle pretese dell’istituto previdenziale e dell’agente della riscossione. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando prescritti solo alcuni crediti, mentre la Corte d’Appello, adita dalla società, aveva rigettato il gravame, ritenendo regolare la notifica degli atti impositivi e non maturata la prescrizione per effetto dell’interruzione determinata dalla notifica di un’intimazione di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che l’interesse ad agire, riconosciuto dalla Corte territoriale e non contestato, era coperto da giudicato interno, con conseguente limite alla rivalsa della questione in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso, riguardante la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva esaminato le singole censure e indicato gli elementi del proprio convincimento, rendendo possibile il controllo sulla logicità del ragionamento.
Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti il mancato esame del disconoscimento dei documenti prodotti dagli enti, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui l’onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica all’originale va assolto con dichiarazione chiara e specifica, non essendo sufficienti contestazioni generiche o clausole di stile. La valutazione di genericità, operata dal giudice di merito, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità delle doglianze che presupponevano un disconoscimento ritualmente effettuato. La Corte ha precisato che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.
In ordine al quarto e quinto motivo, relativi alla notifica dell’intimazione di pagamento, la Corte ha chiarito che la procedura di cui all’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica e non ricalca quello della notifica agli irreperibili. Ne consegue che la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata informativa, sicché la censura sulla mancata certezza del secondo tentativo è infondata, anche in ragione della genericità del disconoscimento della documentazione prodotta.
Il sesto e settimo motivo, riguardanti l’omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e decadenza, sono stati dichiarati inammissibili, poiché la ricorrente non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva fornito un autonomo esame critico dei motivi d’appello, richiamando la sentenza di primo grado senza limitarsi a riprodurla. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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