Licenziamento orale: l’onere della prova resta a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14061 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento orale, l’onere di provare il fatto costitutivo del recesso datoriale privo della forma scritta grava sul lavoratore che agisce in giudizio. La prova dell’avvenuto licenziamento può essere data anche mediante comportamenti concludenti. La censura che, in sede di legittimità, si limiti a contestare l’accertamento fattuale operato dalla corte di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità. Il principio che esclude l’onere di impugnazione stragiudiziale per il licenziamento orale non comporta che il lavoratore sia esonerato dall’onere di offrire la prova del recesso.
Il Fatto
Un lavoratore aveva proposto ricorso al Tribunale di Como, deducendo l’intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la successiva intimazione di un licenziamento orale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia del recesso per carenza della forma scritta e condannando la società alla reintegrazione.
La Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione della sola società, aveva riformato parzialmente le sentenze di primo grado, respingendo la domanda relativa al licenziamento orale per mancata prova del fatto costitutivo. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 2 legge n. 604/1966 e dell’art. 19 d.lgs. n. 81/2015, ritenendoli inammissibili per la mancata aderenza all’effettiva motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva censurato un passaggio motivazionale isolato, senza spiegare in che modo la corte distrettuale avesse violato le norme indicate. Il giudice di merito aveva accertato che non risultava dimostrata “sotto alcun profilo” una condotta datoriale, anche per contegni concludenti, tesa all’espulsione del prestatore dal contesto lavorativo.
La Corte ha quindi chiarito che la critica del lavoratore, pur affermando la correttezza del principio per cui la prova del licenziamento può essere data anche attraverso comportamenti concludenti, non si confrontava con la concreta ratio decidendi della sentenza, limitandosi a denunciare una presunta contrarietà alla prova in atti. Tale doglianza è stata qualificata come mera richiesta di rivalutazione dell’accertamento fattuale, preclusa in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva frainteso i passaggi motivazionali impugnati, i quali non concernevano la questione della forma scritta del contratto a termine, ma si limitavano a chiarire che le statuizioni sulle mansioni e sulla qualifica restavano ferme perché non oggetto di appello. La corte territoriale, infatti, non aveva affermato che il licenziamento orale non necessitasse di impugnazione tempestiva, né aveva posto a fondamento della decisione l’omessa impugnazione stragiudiziale.
La Suprema Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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