Restituzione somme in appello richiede prova del pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12374 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello se formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame ove a quel momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione. La domanda va però proposta allegando e provando il pagamento di quanto oggetto della sentenza di condanna. Il principio di non contestazione non esonera l’attore dall’onere di allegazione puntuale dei fatti costitutivi: il convenuto che abbia genericamente negato un fatto altrettanto genericamente allegato non è tenuto a contestazione circostanziata. Il giudice dell’impugnazione che riformi la decisione gravata ha il potere, ma non l’obbligo, di disporre d’ufficio la restituzione, non discendendo tali effetti ipso facto dalla riforma.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente, contestando l’abuso del mezzo aziendale e altri gravi comportamenti. Nella fase sommaria l’ordinanza aveva ritenuto esistente la giusta causa, ma ravvisato la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare, dichiarando risolto il rapporto e condannando la società a un’indennità risarcitoria di dodici mensilità. L’opposizione era stata rigettata dal Tribunale.
In appello la società otteneva la riforma: accertata la tempestività della contestazione, il reclamo veniva accolto e le domande del lavoratore rigettate. La Corte d’appello respingeva però anche la domanda restitutoria della società, perché generica e priva di riscontro documentale. La società ricorreva per cassazione con due motivi; il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama anzitutto l’orientamento secondo cui la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello se formulata con l’atto di gravame o nel corso del giudizio a seconda del momento dell’esecuzione.
Il punto decisivo riguarda però l’onere probatorio. La domanda restitutoria va proposta allegando e provando il pagamento di quanto oggetto della sentenza di condanna. La prova può desumersi anche dal comportamento processuale delle parti, in forza del principio di non contestazione e di leale collaborazione. Tale principio, tuttavia, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere di puntuale allegazione dei fatti di causa.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., l’apprezzamento dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione è riservato al giudice del merito ed è censurabile solo per incongruenza o illogicità della motivazione. La censura di falsa applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. soggiage inoltre all’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.: il ricorrente deve indicare la sede processuale delle tesi disattese, trascrivere i passaggi argomentativi e specificare il contenuto delle difese avversarie.
Nella specie l’onere non risulta adempiuto: la ricorrente ha riportato solo le conclusioni di reclamo, senza allegare l’avvenuto pagamento. La domanda restitutoria risultava quindi radicalmente priva di allegazione sul punto, sicché la controparte non aveva alcun onere di contestare specificamente. Quanto al secondo motivo, il giudice dell’impugnazione ha il potere ma non l’obbligo di disporre d’ufficio la restituzione, sempre che non occorra alcun accertamento in fatto: le censure non si confrontano con la ratio del rigetto, fondata sulla genericità della domanda. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
Nota della Redazione
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