Indennità sostitutiva mensa spettante ai turnisti con orario superiore a sei ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23453 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto interruttivo della prescrizione non richiede la quantificazione della somma dovuta né l’indicazione specifica dei parametri di calcolo, quando il creditore abbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi per il calcolo analitico siano nella disponibilità del debitore. In materia di servizio mensa nel comparto sanità, il diritto alla fruizione del servizio o alle modalità sostitutive matura in funzione dell’orario di lavoro superiore a sei ore continuative, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, e non della durata della pausa, con conseguente spettanza anche ai lavoratori turnisti e ai turnisti notturni. L’eventuale indennità di turno non compensa la mancata fruizione del servizio mensa, salva diversa previsione contrattuale. Nessuna elisione è ipotizzabile tra l’indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione delle pause intralavorative, trattandosi di voci con natura e funzioni disomogenee.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado che condannava l’Azienda ospedaliera al pagamento di una somma in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa o del sostitutivo. L’Azienda ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi, contestando in particolare l’efficacia interruttiva della prescrizione riconosciuta a una comunicazione stragiudiziale e l’interpretazione della contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro e di diritto alla mensa per il personale turnista.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui l’atto interruttivo della prescrizione deve contenere l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione ad adempiere, ma non necessita della quantificazione della somma richiesta, tanto più quando il titolo della pretesa sia indicato e gli elementi di calcolo siano nella disponibilità del debitore, come nel caso di crediti derivanti dal rapporto di lavoro alle dipendenze di una struttura pubblica.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati parimenti respinti. La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento per cui l’attribuzione del buono pasto costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale, condizionata all’effettuazione della pausa pranzo, la quale presuppone un orario giornaliero di almeno sei ore. La durata dell’intervallo e l’articolazione in turni sono irrilevanti. Tale principio, già affermato con riferimento all’art. 29 del contratto collettivo nazionale del 20 settembre 2001, è stato esteso ai segmenti di attività svolti sotto la vigenza dell’art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021.
Quanto alla posizione dei turnisti notturni, la Corte ha escluso che l’indennità specifica di turno sia funzionale a compensare anche la mancata disponibilità del servizio mensa, non essendovi traccia di tale finalità nella contrattazione collettiva. Il richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, contenuto nelle disposizioni sui turni, è stato distinto da quello operato nelle norme sul servizio mensa, dove l’espressione si riferisce alla mera durata del turno non inferiore alle sei ore continuative. L’indirizzo non contrasta con i precedenti che escludono un obbligo datoriale di istituire la mensa, poiché il diritto all’indennità sostitutiva presuppone l’avvenuta istituzione del servizio.
Il quarto motivo è stato infine disatteso, escludendosi ogni compensazione tra l’indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione delle pause intralavorative, in ragione della disomogeneità di natura e funzioni delle predette voci retributive. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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