Delega del vice prefetto aggiunto e validità del decreto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 12446 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione dello straniero adottato dal vice prefetto aggiunto è illegittimo quando difetti la delega del prefetto, poiché questi non dispone di una sostituzione generale nell’esercizio delle funzioni. Il vice prefetto vicario, invece, opera in vece del prefetto in forza della delega rilasciata a monte al momento del conferimento della funzione, senza necessità di giustificare la sostituzione. Non è invalido il decreto firmato dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato, ancorché la delega non sia menzionata nell’atto: è sufficiente che essa sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento. A fronte della contestazione di parte, il giudice deve verificare l’esistenza della delega, eventualmente invitando la prefettura a provarla.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Matera. Il giudice di pace ha respinto il ricorso. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. La controparte non si è costituita.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di sottoscrizione del prefetto e l’incompetenza dell’organo emanante, rilevando che il decreto era stato firmato dal vice prefetto aggiunto e non dal vice prefetto vicario, come invece ritenuto dal giudice di pace.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della legittimazione del vice prefetto aggiunto a firmare i decreti di espulsione. Il giudice di pace aveva affermato che il decreto risultava sottoscritto dal vice prefetto vicario espressamente delegato dal prefetto. La Corte rileva però che la firma non è del vicario, che non necessita di delega, bensì dell’aggiunto.

Secondo la giurisprudenza richiamata, è illegittimo il decreto emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto (Cass. n. 15190 del 20/07/2015; Cass. n. 19689 del 07/08/2017). Il vice prefetto vicario, al contrario, può operare in vece del prefetto senza giustificare la sostituzione, mentre il vice prefetto aggiunto deve essere munito di apposita delega risultante dall’atto o esibita in caso di contestazione (Cass. n. 32758 del 2024).

La Corte precisa poi che non è invalido il decreto firmato dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato, senza che nell’atto sia menzionata la delega, essendo sufficiente che essa sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento (Cass. n. 7873 del 29/03/2018).

Poiché il giudice di pace ha verificato la delega in capo al vicario e non all’aggiunto, la Corte ritiene che la verifica, a fronte della contestazione di parte, debba essere compiuta con l’eventuale invito alla prefettura a provare l’esistenza della delega. Il primo motivo è quindi fondato.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, vertendo su circostanze di fatto extraprocessuali meramente dedotte. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di pace di Matera, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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