Operai forestali, indennità chilometrica e CCNL privatistico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12493 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico contrattualizzato. Il rinvio operato dalla legge regionale al CCNL privatistico va inteso come riferito alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico, senza estendersi alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per esercizio di fatto di mansioni superiori. Ne consegue che la pretesa relativa al rimborso chilometrico trova fondamento nella contrattazione collettiva privatistica, la cui applicazione si giustifica in ragione del particolare settore in cui operano gli operai forestali.
Il Fatto
Un operaio specializzato, dipendente regionale con contratto a tempo indeterminato e poi transitato presso l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, ha agito nei confronti di quest’ultima per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di remunerazione delle ore spese per il tragitto casa-lavoro e viceversa, per il periodo dal 2012 al 31.12.2017. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la pronuncia, ravvisando nel lavoratore uno dei soggetti destinatari del trasferimento e riconoscendo l’applicabilità del CCNL privatistico di settore.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, incentrati sulla mancata prova del trasferimento, sull’inapplicabilità della contrattazione collettiva privatistica e sull’asserita violazione dei vincoli di spesa. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la ricorrente oppone all’accertamento del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze documentali e richiama l’art. 2697 cod. civ., è dichiarato inammissibile. La doglianza non censura l’erronea applicazione della regola di giudizio sull’onere della prova, ma sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda, estranea al giudizio di legittimità secondo Sezioni Unite n. 11892 del 2016. La diversa qualificazione della vicenda come avvalimento, anziché trasferimento, non risulta inoltre mai proposta nei gradi di merito.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: la possibilità di ricondurre il settore alla contrattazione privatistica risale alla legge n. 124 del 1985 e alla legge n. 205 del 1962, in continuità con le Sezioni Unite n. 3465 del 1998 e n. 24670 del 2009. L’art. 12, comma 3, della L.R. Puglia n. 3 del 2010 prevede l’applicazione del CCNL di settore agli operai dell’Agenzia e, in particolare, agli operai assunti dalla stessa ai sensi della lettera b) del comma 2.
Il quadro è confermato dall’art. 7-bis del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, che ribadisce l’applicabilità dei contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali agli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato. La Corte richiama quindi Cass. n. 10811 del 2023 e Cass. n. 21006 del 2023, rese proprio con riguardo a un dipendente dell’Agenzia, secondo cui l’applicazione del CCNL privatistico non impedisce la qualificazione del rapporto come lavoro pubblico. Il rinvio alla contrattazione riguarda qualifiche, mansioni e trattamento economico, non la disciplina dell’inquadramento per mansioni superiori.
Quanto all’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3 del 2010 da parte della L.R. n. 45 del 2012, la Corte osserva che il comma 2-quinquies, introdotto dalla L.R. n. 36 del 2017, ha ripristinato l’applicazione del CCNL di settore; anche nel periodo intermedio la norma abrogatrice aveva previsto una procedura di informazione e consultazione delle medesime organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti privatistici.
Il terzo motivo, relativo all’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010, è infondato. Il comma 20 del medesimo articolo esclude l’applicazione diretta alle Regioni, per le quali le disposizioni valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica. Il vincolo non è diretto, ma va inserito nella determinazione del tetto massimo dei risparmi di spesa, secondo Cass. n. 31881 del 2018. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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