Opposizione allo stato passivo, tempestività verificabile d’ufficio dal Tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 12516 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. il Tribunale ha il dovere di verificare, anche d’ufficio, la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l’opposizione. La questione non è rimessa alla disponibilità delle parti, perché incide sulla formazione del giudicato formale. Qualora l’opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il Tribunale non può dichiarare l’inammissibilità sulla base del semplice rilievo di carenza di prova documentale, ma deve accertare in concreto la tempestività o la tardività, anche compulsando il fascicolo della procedura fallimentare.

Il Fatto

Il ricorrente propone domanda di ammissione al passivo di un fallimento, vantando un credito privilegiato per retribuzioni e trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente. Il giudice delegato ammette il credito solo in parte e il lavoratore propone opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. per l’ammissione del residuo importo.

Il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione, rilevando la mancanza di prova della tempestività del ricorso rispetto al termine perentorio di trenta giorni fissato nell’art. 99, comma 1, legge fall. Contro il decreto il lavoratore propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il fallimento resta intimato e il Pubblico Ministero conclude per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura impugnatoria dell’opposizione allo stato passivo. Da ciò deriva che il giudice dell’opposizione deve verificare, anche d’ufficio, la tempestività del deposito, dichiarando in caso contrario l’inammissibilità, indipendentemente dalle difese delle parti e dalla eventuale contumacia del curatore, controllando in particolare la data di ricezione dell’avviso della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo.

Tale verifica va condotta senza concedere termine ex art. 101, secondo comma, c.p.c., non trattandosi di questione attinente allo sviluppo della controversia, bensì alla funzione stessa dello strumento dell’impugnazione, idonea a impedire il passaggio in cosa giudicata della decisione. L’estraneità al contraddittorio non è incompatibile con l’art. 6, § 1, CEDU, non potendo il contraddittorio essere suscitato su questioni di rito che la parte, con minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto prefigurarsi. Il controllo riposa su un’esigenza pubblicistica di stabilità del giudicato, richiamata anche dal diritto dell’Unione.

Quanto all’onere di allegazione, l’opponente deve indicare nel ricorso i termini e le ragioni della tempestività, in particolare la data della comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, che rappresenta il dies a quo del termine di trenta giorni. Qualora l’opposizione sia proposta entro trenta giorni dalla data del decreto di esecutività, è sufficiente indicare tale data, perché la comunicazione non può essere anteriore al decreto: opera la cd. prova di resistenza.

Una volta che l’opponente abbia allegato chiaramente gli elementi utili, se questi non risultano dai documenti prodotti il Tribunale non può limitarsi a rilevare l’incertezza e dichiarare l’inammissibilità per mancato assolvimento dell’onere della prova. Deve procedere alle necessarie verifiche, anche compulsando il fascicolo fallimentare, perché gli atti rilevanti sono atti della procedura concorsuale. Solo se, all’esito della verifica, il deposito risulti effettivamente tardivo, l’opposizione va dichiarata inammissibile.

Il Tribunale non si è attenuto a tali principi: di fronte alla precisa allegazione del lavoratore sulla data di approvazione e comunicazione dello stato passivo, ha omesso ogni ulteriore verifica e ha dichiarato l’inammissibilità sulla base della generica affermazione che spetta a chi intende esercitare il diritto fornire la prova del tempestivo compimento dell’atto. Acquisita la copia degli atti, il decreto di esecutività risulta pronunciato in calce al verbale d’udienza del 24.6.2014, il che rende tempestivo il ricorso depositato il 21.7.2014. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo e del terzo, cassazione con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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