Lodo non definitivo sulla validità della clausola compromissoria non è impugnabile subito (Cass. civ. Sez. I n. 12600 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, mentre il lodo che risolve alcune questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. Nel giudizio arbitrale la questione concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un error in procedendo. Ne consegue che il lodo che si limiti a confermare la validità della clausola compromissoria, rigettando l’eccezione di incompetenza, non è autonomamente impugnabile, poiché non definisce in tutto o in parte il giudizio, indipendentemente dalla natura di rito o di merito delle questioni trattate.

Il Fatto

Una società affidava a un professionista l’incarico di verifica e regolarizzazione catastale e urbanistica di proprietà immobiliari. Insorta una controversia sul rapporto, il professionista avviava il giudizio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto. La società eccepiva la nullità della clausola, per essere il contratto stipulato in assenza della procedura di evidenza pubblica e per difettare la clausola stessa della preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo.

Il collegio arbitrale, con lodo qualificato come “non definitivo”, rigettava l’eccezione, affermava la ritualità della propria costituzione e riservava al definitivo la decisione sulle spese. La società impugnava il lodo dinanzi alla Corte d’appello per nullità, ma il giudice distrettuale dichiarava l’impugnazione inammissibile, non essendo il lodo immediatamente impugnabile. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la distinzione posta dall’art. 827, terzo comma, cod. proc. civ.: si ha lodo parziale quando gli arbitri decidono solo una parte delle domande proposte, non esaurendo il mandato; si ha lodo non definitivo quando esso risolve una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito. Solo il lodo parziale produce effetti nella sfera sostanziale delle parti e genera una soccombenza immediata ed effettiva, mentre il lodo non definitivo esaurisce il potere decisorio su una singola questione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 23463 del 2016, in conformità a Cass. n. 18507/2020, la Corte ribadisce che non è immediatamente impugnabile il lodo che decide una questione pregiudiziale di rito, come la competenza o la giurisdizione, senza decidere alcuna domanda di merito. La questione sull’esistenza o validità della clausola compromissoria ha infatti natura pregiudiziale di rito, perché l’arbitrato svolge funzione sostitutiva del giudizio davanti al giudice togato e la relativa decisione integra un error in procedendo.

Il percorso argomentativo si ancora anche a Cass. n. 16963/2014, che ha escluso la coincidenza tra la nozione di lodo parziale e quella di sentenza non definitiva ex art. 279, secondo comma, cod. proc. civ., e a Cass. n. 24153/2013, secondo cui l’eccezione di compromesso va annoverata tra quelle di rito. L’autonoma impugnabilità è ammessa solo se il lodo ha definito, in concreto, il giudizio almeno rispetto a una o più domande, mentre va esclusa quando ha risolto questioni insorte nel procedimento senza definirlo.

Nel caso concreto il collegio arbitrale non si è pronunciato su temi di merito, ma unicamente sulla validità della clausola compromissoria. Il mancato rispetto della procedura dell’evidenza pubblica non attiene al merito, ma è stato sollevato in via pregiudiziale di rito per far dichiarare la carenza di potere degli arbitri. La decisione sul contratto resta pertanto una questione incidentale, necessaria all’accertamento sulla clausola. La Corte d’appello si è quindi conformata ai principi richiamati.

La prima censura è dichiarata inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Anche la seconda, sulla motivazione apparente, è respinta, risultando la sentenza congruamente motivata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *