Redditometro, prova contraria sulle provviste e nesso con le spese (Cass. civ. Sez. V n. 12805 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che deduca di aver fatto fronte agli oneri contestati con redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sulla relativa entità e sulla durata del possesso. Non è sufficiente allegare il possesso di una provvista adeguata: occorre documentare elementi sintomatici, quali gli estratti conto bancari, dai quali emerga che tali somme siano state destinate proprio alle spese contestate e non ad altre. Il giudice di merito che valorizzi una provvista non reddituale senza indicare le prove prodotte, l’entità dei redditi ulteriori e la durata del loro possesso motiva in modo parziale e incompleto, incorrendo in violazione dei principi in materia.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate svolgeva verifiche fiscali nei confronti di un contribuente per più annualità, applicando le regole dell’accertamento sintetico del reddito, c.d. Redditometro. Con riguardo all’anno 2007, in base ai beni indice individuati, veniva accertato un reddito pari a euro 74.396,00, a fronte di un reddito dichiarato di euro 19.508,00. L’Amministrazione notificava quindi un avviso di accertamento per Irpef.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo di aver avuto disponibilità di provviste non reddituali più che sufficienti a sostenere gli oneri contestati. Il ricorso veniva respinto. In appello la Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava la decisione, ritenendo dimostrata un’ampia provvista, e annullava l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione; il contribuente non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei relativi decreti ministeriali, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. Preliminarmente, la Corte rileva che l’Agenzia aveva invocato il giudicato esterno derivante dall’esito favorevole di un giudizio relativo a diverso anno d’imposta, ma il provvedimento non risulta allegato agli atti: la questione non è quindi esaminabile.
Nel merito, la Corte censura il ragionamento della CTR. Il giudice d’appello aveva considerato provata la disponibilità di provviste sufficienti a giustificare acquisto e mantenimento dei beni indice, valorizzando in particolare l’acquisto di un immobile ritenuto avvenuto per conto terzi e con provviste altrui, la vendita di un’auto di lusso dopo pochi mesi e operazioni su immobili e titoli per oltre 500.000,00 euro. L’analisi è però parziale, e quindi incompleta: la CTR non indica quali siano le prove della provvista non reddituale che intende valorizzare, limitandosi a ripetere le affermazioni del contribuente.
La Corte non condivide neppure la ricostruzione dell’orientamento di legittimità operata dalla CTR. Il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente dimostrare il possesso di una provvista adeguata a finanziare gli oneri quantificati con l’accertamento sintetico, richiamando una pronuncia del 2014. Diversamente, la Corte ribadisce che il contribuente, pur non dovendo dimostrare l’utilizzo diretto delle somme per le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, come gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere (Cass. sez. V n. 10310 del 2024).
La prova contraria, si precisa, ha ad oggetto non solo la disponibilità di redditi ulteriori, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per le spese contestate e non altre, dovendosi in tal senso intendere il riferimento alla prova dell’entità di tali redditi e della durata del relativo possesso (Cass. sez. VI-V n. 7389 del 2018). La CTR non illustra quale documentazione ritenga rilevante, non specifica l’entità dei supposti redditi ulteriori né la durata del loro possesso, e non indica come tali elementi siano stati provati.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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