La cessione del credito d’imposta non supera il vaglio di legittimità se la contestazione investe l’accertamento del fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 9457 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. La valutazione della documentazione prodotta e la ricostruzione della vicenda sostanziale, se sorrette da motivazione non apparente, restano riservate al giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità. La motivazione che espone chiaramente il percorso logico seguito, esaminando la documentazione acquisita, rispetta il “minimo costituzionale” e non integra il vizio di motivazione apparente.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito d’imposta IRES acquistato da una società poi fallita, presentava istanza di rimborso per il credito non ammesso in compensazione. L’Agenzia delle Entrate opponeva in compensazione un debito IVA iscritto a ruolo, ritenendo legittimo il rifiuto del rimborso. La Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo il debito IVA relativo all’annualità successiva alla dichiarazione di fallimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità qualifica come “motivazione apparente” solo l’ipotesi in cui le argomentazioni siano oggettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato la documentazione acquisita ed esposto chiaramente il percorso logico sotteso alla decisione: il vizio è stato quindi escluso, risultando la motivazione rispettosa del “minimo costituzionale”.
Il primo motivo è stato invece dichiarato inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la ricorrente ha opposto una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata dal giudice di merito, il quale aveva accertato che il debito IVA, oggetto dell’iscrizione a ruolo opposta in compensazione, fosse relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento. La Corte ha ritenuto che tale censura si fondasse su una critica dell’accertamento probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con declaratoria di nullità delle spese e la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione conferma il principio per cui la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione dei fatti, se sorrette da motivazione non apparente, sono sottratte al sindacato della Corte di cassazione.
Nota della Redazione
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