Il contraddittorio è eccezione in senso stretto; l’inesistenza del credito è mera difesa (Cass. civ. Sez. 5 n. 9344 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, la deduzione della nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un’eccezione in senso stretto, poiché attiene a un vizio di invalidità dell’atto per violazione di norme sul procedimento; pertanto, se non proposta nel ricorso introduttivo di primo grado, è inammissibile se sollevata per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente che chieda il rimborso o opponga in compensazione un credito proprio o di terzi riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è gravato dell’onere di dimostrarne l’esistenza. L’Amministrazione finanziaria, negando la sussistenza del credito, esercita una mera difesa, ammissibile in ogni stato e grado del giudizio, senza che ciò integri un’eccezione nuova o una motivazione postuma dell’atto impositivo.
Il Fatto
La società e la socia impugnavano gli avvisi di recupero dell’IVA per l’anno d’imposta 2016, con i quali l’Amministrazione contestava l’utilizzo in compensazione di crediti della società accollante, ritenendo l’accollo inoperante per mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 8, comma 6, l. n. 212/2000. La Commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava i ricorsi, accertando l’inesistenza del credito dell’accollante. In appello, le contribuenti deducevano per la prima volta la violazione del contraddittorio e il vizio di motivazione degli avvisi, sostenendo che in giudizio l’Amministrazione aveva modificato la propria contestazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi accolti, dichiarando assorbito il secondo. In ordine alla questione del contraddittorio, ha rilevato che dai ricorsi introduttivi e dalle memorie di primo grado non emergeva alcuna deduzione circa la violazione del contraddittorio, circostanza non contestata dalle contribuenti. Ha quindi affermato che i vizi di invalidità dell’atto tributario per violazione di norme sul procedimento o per carenza di elementi essenziali integrano eccezioni in senso stretto. Ne consegue che la censura di nullità per mancato contraddittorio, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, richiamando il principio già espresso da Cass. n. 19414/2015.
Quanto alla dedotta discrasia motivazionale, la Corte ha ricordato la regola secondo cui l’ufficio non può modificare nel corso del giudizio le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, citando Cass. n. 6103/2016. Ha però precisato che tale principio non opera nel caso in cui sia il contribuente a far valere un credito in compensazione: in tale ipotesi, egli è tenuto a dimostrarne l’esistenza, indipendentemente dal contenuto dell’atto impugnato. La negazione del credito da parte dell’Amministrazione costituisce una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, come chiarito da Cass. n. 3338/2011 e successive conformi. L’Amministrazione può inoltre contestare in ogni tempo l’esistenza del credito, non essendo vincolata neppure al rispetto del termine per l’accertamento in materia di rimborsi, come affermato da Cass. n. 8123/2025.
La Corte ha infine escluso la formazione di un giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa all’inesistenza del credito, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, avendo le contribuenti contestato quantomeno parzialmente tale profilo, richiamando in tema di “statuizione minima” Cass. n. 32563/2024 e Cass. n. 30728/2022. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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