Denuncia infondata e responsabilità aquiliana solo se integra calunnia (Cass. civ. Sez. III n. 12875 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio, o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ove contenga gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di calunnia. Colui che invochi il risarcimento per avere subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la condotta integrante la calunnia sotto entrambi i profili; in difetto, la domanda risarcitoria va rigettata. Fuori dall’ipotesi della calunnia, l’attività del pubblico ministero, organo titolare dell’azione penale obbligatoria, si sovrappone all’iniziativa del denunciante e interrompe ogni nesso causale tra denuncia e danno. La denuncia, quand’anche si riveli infondata all’esito del processo penale, non costituisce per sé attività antigiuridica ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ma solo l’occasione necessaria per l’esercizio dell’azione penale.

Il Fatto

L’amministratore unico di una società operante nella commercializzazione di articoli per parrucchieri venne sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., per avere esposto in vendita, in occasione di una fiera, alcuni asciugacapelli ritenuti contraffacenti un modello ornamentale registrato da altra società. Il procedimento era iniziato su denuncia di quest’ultima, i cui dipendenti avevano richiesto l’intervento della Guardia di Finanza, che aveva sequestrato i prodotti esposti.

Assolto in dibattimento perché il fatto non sussiste, con restituzione dei beni, l’imprenditore e la sua società convennero in giudizio civile il denunciante, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall’ingiusta accusa. Il Tribunale di Napoli Nord rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli confermò integralmente la decisione, condannando gli attori alle spese. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la questione come un problema di responsabilità aquiliana del denunciante e di distribuzione dell’onere probatorio. Il principio richiamato dalla Corte territoriale è dichiarato pacifico e consolidato: chi invoca il risarcimento per una denuncia calunniosa deve provare la sussistenza della condotta integrante il reato di calunnia sotto il profilo oggettivo e soggettivo; in mancanza di tale prova, la domanda va rigettata.

Il fondamento è duplice. Da un lato, il principio è volto a favorire l’adempimento del dovere civico di segnalare fatti criminosi, rispondente all’interesse pubblico alla repressione dei reati: tale dovere sarebbe frustrato se il denunciante fosse esposto a responsabilità per una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata. Dall’altro lato, fuori dall’ipotesi della calunnia, stante il principio di obbligatorietà dell’azione penale, l’attività del pubblico ministero si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo il nesso causale tra denuncia e danno.

Su questa base il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato sotto entrambe le censure. La Corte esclude che la denuncia, quand’anche infondata all’esito del processo, sia di per sé attività antigiuridica idonea a fondare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ.; essa costituisce soltanto l’occasione necessaria o eventuale per l’esercizio dell’azione penale, a seconda che il reato sia perseguibile a querela o d’ufficio.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente inammissibile. Le censure, nonostante la formale intestazione, mirano a ottenere un nuovo apprezzamento di merito, alternativo a quello del giudice d’appello. Non è configurabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la Corte territoriale non ha attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello cui spettava secondo le regole di scomposizione della fattispecie, ma ha ritenuto, con valutazione di merito insindacabile, che i danneggiati non avessero provato il dolo di calunnia.

Il terzo motivo, relativo al rimborso delle spese di difesa del processo penale e alla costituzione di parte civile, è pure manifestamente infondato. La statuizione sulle spese dell’azione civile nel processo penale presuppone che il giudice abbia provveduto sulla domanda restitutoria o risarcitoria ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., il che richiede una sentenza di condanna e non di assoluzione, salvo le eccezioni di legge. L’eventuale omissione del giudice penale non incide sulla soccombenza dei ricorrenti nel giudizio civile risarcitorio, con conseguente correttezza delle statuizioni sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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