Notifica atti impositivi: rileva la spedizione e non la ricezione (Cass. civ. Sez. V n. 12930 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, non ostandovi né la natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla notifica. Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo assume quindi rilevanza la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, e non quella, eventualmente successiva, di ricezione dell’atto da parte del contribuente. La regola dell’art. 1334 cod. civ. è selettiva e non estensibile agli atti impositivi, operando per essi il diverso principio generale di matrice costituzionale. Resta fermo che, ove la notifica non si perfezioni, nessun effetto si produce per il notificante.

Il Fatto

Un ente locale emetteva un avviso di accertamento per l’IMU dovuta per l’anno 2013 nei confronti di un ente religioso. L’atto era stato spedito per posta il 20 dicembre 2019 e ricevuto dal destinatario il 9 gennaio 2020. L’ente impositore impugnava la decisione di secondo grado che, confermando la pronuncia di prime cure, aveva annullato l’accertamento per intervenuta prescrizione quinquennale.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi del destinatario: la consegna dell’atto da notificare non interrompe il decorso della prescrizione e la scissione soggettiva opera solo per gli atti processuali, non per quelli sostanziali, soggetti alla regola della ricezione. L’ente locale ricorreva per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo. Il nodo è la qualificazione del termine entro cui l’ente può esercitare il potere impositivo: il giudice del gravame aveva ragionato in termini di prescrizione, ma nella specie viene in considerazione un termine di decadenza, disciplinato dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, il cui dies a quo è correlato all’anno successivo a quello della prescritta dichiarazione o a quello in cui il versamento avrebbe dovuto eseguirsi.

Il percorso argomentativo muove dal principio generale di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, di portata tendenzialmente espansiva. Esso è stato affermato dal Giudice delle leggi in sede processuale, a partire dalla Corte cost. n. 477 del 2002, ed è richiamato ex plurimis da Corte cost. n. 75 del 2019, n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 97 del 2004, n. 28 del 2004. La sua applicazione si impone ogni volta che dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze o preclusioni a carico del notificante, e comporta il perfezionamento della notifica, dal suo lato, al momento della consegna o della spedizione dell’atto.

La Corte ribadisce la selettività della regola desumibile dall’art. 1334 cod. civ., applicabile ai soli atti negoziali unilaterali e non estensibile agli atti processuali o impositivi. Ove quella norma non operi, deve espandersi il principio generale di matrice costituzionale, secondo il meccanismo dell’analogia iuris e non dell’analogia legis. Il timore di pregiudizio per la certezza delle situazioni giuridiche è superato dalla distinzione tra l’an e il quando degli effetti: se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce; se si perfeziona, gli effetti retroagiscono per il notificante al momento della consegna.

In tema di atti impositivi il principio è confermato da Cass. Sez. Un. n. 40543 del 2021, cui si affianca Cass. n. 17722 del 2024, e trova traccia normativa nello stesso art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973. Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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