Spese legali: minimi tariffari inderogabili e compenso per la fase istruttoria (Cass. civ. Sez. III n. 12931 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile. Ne consegue che non è conforme alle previsioni normative il mancato riconoscimento del compenso dovuto, almeno nella misura minima, per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, qualora risulti svolta quantomeno l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, rientrante nel catalogo di attività di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014. La violazione dei minimi tariffari sussiste anche a prescindere dal riconoscimento di tale compenso.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso i ruoli esattoriali e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale e derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L’opposizione era stata accolta dal Giudice di Pace, che aveva annullato l’estratto di ruolo e i provvedimenti sottesi e aveva condannato in solido i due enti convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre accessori.
La decisione era stata appellata dalla sola opponente vittoriosa, limitatamente al capo sulle spese. Il Tribunale di Roma aveva confermato la statuizione di primo grado. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina tariffaria e il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ha anzitutto rilevato che l’affermazione del tribunale secondo cui, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regolamentazione delle spese di lite, sarebbe comunque possibile derogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di adeguata motivazione, non è conforme all’indirizzo della Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del D.M. n. 55/2014, applicabili nella fattispecie in ragione dell’epoca di svolgimento del giudizio di primo grado.
Secondo tale indirizzo, richiamato nella decisione, in assenza di diversa convenzione tra le parti il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi dei parametri, perché questi ultimi hanno carattere inderogabile. La Corte ha confermato tale principio, ponendo la regola sostanziale dell’inderogabilità dei minimi.
Sul piano del secondo profilo, la Corte ha escluso che sia conforme alle previsioni normative applicabili il mancato riconoscimento del compenso, almeno nella misura minima, dovuto per la fase istruttoria del giudizio di primo grado. La giurisprudenza richiamata ha precisato che tale compenso è dovuto laddove risulti svolta, come certamente avvenuto nella fattispecie, quantomeno l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamente ricompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014.
La Corte ha osservato che, nella specie, la violazione dei minimi tariffari sussisterebbe anche a prescindere dal riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, secondo gli stessi valori indicati dal tribunale, che avrebbero individuato un minimo tariffario per le sole altre voci di compenso superiore a quanto liquidato dal giudice di pace. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio sulla base dei principi esposti.
Nota della Redazione
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