La società in house è longa manus della P.A. e la concessione del servizio rifiuti legittima l’accertamento TIA (Cass. civ. Sez. 5 n. 8301 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società in house, configurandosi come articolazione interna della pubblica amministrazione, non è un’entità terza rispetto all’ente pubblico, del quale costituisce la longa manus. In materia di TIA, il solo fatto dell’affidamento a terzi della gestione del servizio di gestione dei rifiuti comporta la delega dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune. L’attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'”an” e il “quantum” della tariffa, mentre al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l’attività di gestione e recupero del tributo, in cui rientra l’emissione degli avvisi di accertamento. Ne consegue la legittimazione della società concessionaria del servizio ad emettere gli atti impositivi.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello della società contribuente, confermando l’accoglimento del ricorso originario della contribuente avverso un avviso di accertamento per omesso pagamento della TIA, emesso per conto del Comune dalla società ricorrente, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione. Il giudice di appello riteneva sussistente un difetto di legittimazione della società all’attività di accertamento, in quanto il servizio era stato subdelegato da una società in house del Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la perplessità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento del potere di “controllo analogo” del Comune sulla società in house. La censura è ritenuta infondata, in quanto il percorso motivazionale seguito dal giudice territoriale è percepibile e non integra i vizi di “motivazione apparente” o “perplessa”, che la giurisprudenza di legittimità riconduce esclusivamente a ipotesi di anomalie motivazionali gravi, idonee a ledere il diritto di difesa. Una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente a determinare la nullità della sentenza.
Il primo motivo di ricorso è, invece, accolto. La Corte richiama i propri precedenti in materia, affermando che la società in house è una mera articolazione interna della P.A., al punto che l’affidamento mediante in house contract non configura un rapporto contrattuale intersoggettivo. La normativa in tema di TIA, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che l’affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega dei relativi poteri al concessionario.
La Corte precisa che l’accertamento del tributo rientra nell’attività di applicazione-gestione-riscossione della tariffa, attribuzione propria del soggetto affidatario del servizio. È quindi legittimo l’operato della società concessionaria che, in forza della convenzione con la società in house del Comune, ha emesso l’avviso di accertamento impugnato. Non sussiste alcuna nullità dell’affidamento in concessione operato dalla società in house, dovendosi escludere d’ufficio ogni vizio di invalidità.
La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese sono compensate in ragione della formazione solo successiva della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
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Nota della Redazione
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