Royalties su marchio, valore in dogana e responsabilità dello spedizioniere (Cass. civ. Sez. V n. 13026 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il corrispettivo dei diritti di licenza su marchio va aggiunto al valore di transazione, ai sensi dell’art. 32 del regolamento CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE n. 2454 del 1993, quando il titolare dei diritti immateriali disponga di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi. La daziabilità delle royalties postula tre condizioni cumulative: mancata inclusione nel prezzo pagato, riferibilità alle merci da valutare e obbligo dell’acquirente di corrisponderle come condizione della vendita. La sussistenza del controllo, da verificare anche di fatto, è oggetto di accertamento che il giudice di merito deve condurre attraverso gli indicatori del documento TAXUD/800/2002. Lo spedizioniere che presenta merci in dogana in nome proprio, quale rappresentante indiretto, risponde in solido con il soggetto per conto del quale ha presentato la merce dei dazi e delle imposte dovute, salva la prova della buona fede ai sensi dell’art. 220, § 2, lett. b, del codice doganale comunitario.

Il Fatto

All’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione compiute dallo spedizioniere per conto di una licenziataria di prodotti recanti un marchio di abbigliamento, l’Amministrazione finanziaria rilevò la mancata inclusione nel valore dichiarato in dogana dell’importo versato alla licenziante per l’utilizzo del marchio. Su tale presupposto notificò avviso di rettifica e atto di irrogazione di sanzioni.

Lo spedizioniere adì la Commissione tributaria provinciale, che accolse le sue ragioni. L’appello dell’ufficio fu rigettato dalla Commissione regionale, che escluse la natura di condizione di vendita delle royalties, non provata dall’Agenzia, e la responsabilità dello spedizioniere. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente ha resistito e ha avanzato ricorso incidentale con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale. Il Collegio ricorda che lo spedizioniere che presenta merci in dogana in nome proprio, avvalendosi della procedura semplificata dell’art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990, risponde solidalmente con il soggetto per conto del quale ha presentato la merce di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, essendo in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli. Non può quindi parlarsi di responsabilità oggettiva, perché il presidio di garanzia si fonda sulla diligenza professionale, che comprende la capacità di lettura della documentazione accompagnante la merce. Resta salva la prova della buona fede alle condizioni dell’art. 220, § 2, lett. b, del codice doganale comunitario. La sentenza regionale, che si limita ad affermare la mancanza di prova sulla conoscenza dello spedizioniere, si palesa lontana da tali principi.

È poi fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del primo. La daziabilità delle royalties è affermata dalla Corte regionale senza specificare gli elementi contrattuali dai quali ha tratto la relativa convinzione. Il Collegio ricostruisce le tre condizioni cumulative richieste dall’art. 32 del codice doganale comunitario e richiama la sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 2017, causa C-173/15, secondo cui il pagamento è condizione di vendita quando il venditore non sarebbe disposto a vendere senza di esso, occorrendo verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo tale da garantire che l’importazione sia subordinata al versamento.

L’allegato 23 delle DAC e il documento TAXUD/800/2002 — riconosciuto dalla Corte di giustizia quale strumento valido di interpretazione, pur se non cogente — offrono gli indicatori del controllo, inteso in accezione ampia e anche di fatto. Il giudice d’appello ha omesso di confrontarsi con le clausole contrattuali e con tali indicatori.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile: mescola in modo non intellegibile censure di omessa motivazione ed errore percettivo e agita questioni mai comparse nella sentenza impugnata, senza indicare l’atto processuale in cui sarebbero state dedotte. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che rivaluterà l’appello applicando i principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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