Normativa antisismica rilevabile d’ufficio nella domanda sulle distanze (Cass. civ. Sez. II n. 13201 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di demolizione di una costruzione per violazione delle norme sulle distanze legali non preclude al giudice di pronunciarsi sulla legittimità dell’opera anche con riguardo alla normativa antisismica di cui alla legge n. 1684/1962, senza incorrere in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il rispetto della normativa antisismica costituisce materia di rilievo pubblicistico, richiamabile in via implicita dalla denuncia del mancato rispetto delle distanze. Nelle zone A, ove è imposto un vincolo conformativo di inedificabilità assoluta, non trovano applicazione i criteri dell’art. 873 cod. civ., ma opera la disciplina integrativa del d.m. n. 1444/1968, che impone il ripristino con l’arretramento o l’integrale eliminazione della nuova edificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con uno stabile condominiale, citò in giudizio la nuda proprietaria e l’usufruttuario di taluni immobili, lamentando la chiusura di un cavedio con copertura, la posa di un ballatoio in cemento con tettoia, la modifica delle coperture preesistenti e la collocazione di grondaie e pluviali a distanza inferiore al metro dal confine, con violazione degli artt. 873 e 889 cod. civ. Nelle more, la nuda proprietaria divenne piena proprietaria e vendette l’immobile ad acquirenti che, chiamati in causa, eccepirono l’improponibilità della domanda per difetto di trascrizione anteriore e, in via riconvenzionale, chiesero la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò tutte le domande, compresa quella di nullità dell’atto di trasferimento per contrasto con la normativa edilizia.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento, condannò gli acquirenti a regolarizzare le opere e la venditrice al risarcimento del danno, ritenendo invece tardiva la domanda sulla normativa antisismica. Il ricorrente impugnò la decisione in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte afferma che la domanda di demolizione per violazione delle distanze legali non esclude il potere del giudice di valutare la legittimità dell’opera anche rispetto alla normativa antisismica. Il principio è già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 10069 del 2020, conf. Cass. nn. 10741/2018 e 15105/2014): la natura vincolistica della disciplina antisismica, diretta alla salvaguardia pubblica e privata, ne impone il rilievo anche in assenza di specifica deduzione. La Corte d’appello, dichiarando l’inammissibilità per tardività, si è discostata da tale principio senza motivata presa di distanza.

Sul secondo motivo la Corte rileva che la chiusura del cavedio con tettoia ha prodotto un aumento di volumetria e la modifica del prospetto, integrando una nuova costruzione in zona A, dove sono consentiti solo interventi di risanamento conservativo. Nelle zone A opera un vincolo conformativo di inedificabilità assoluta, non temporaneo e non caducabile, che impedisce l’applicazione dei criteri dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 17, comma 1, della legge n. 765/1967, prevalendo la disciplina integrativa del d.m. n. 1444/1968 (cfr. Cass. ord. n. 1360/2018; Cass. n. 14552/2016; Sez. 2 n. 1616 del 2018; Sez. 2 n. 19405/2024). La sentenza impugnata ha errato anche nel richiamare l’ordinanza n. 8532/2018, estranea al tema.

Il terzo motivo, relativo alla proprietà del muro di confine e alla violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 881 cod. civ., è inammissibile: la censura sul prudente apprezzamento della prova non supera i limiti del sindacato di legittimità, e la denuncia di violazione di legge sostanziale non consente lo scrutinio della questione astratta. Il quarto motivo è inammissibile per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra i due gradi, in presenza di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.

La Corte accoglie pertanto il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibili i restanti, assorbe il ricorso incidentale condizionato e cassa la sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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