Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13310 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Nelle clausole generali, e segnatamente nell’art. 2119 cod. civ., l’integrazione in astratto del parametro normativo ha natura giuridica ed è deducibile per violazione di legge, mentre l’applicazione in concreto del canone integrativo rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito. Le valutazioni di merito non implausibili, comprese quelle sulla specificità della contestazione disciplinare, sulla tempestività della stessa e sulla giusta causa di recesso, sono sottratte al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Una lavoratrice con qualifica dirigenziale impugna davanti al giudice del lavoro il licenziamento per giusta causa intimatole dalla società datrice, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso e la condanna al pagamento dell’indennità di preavviso, dell’indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi e del risarcimento del danno non patrimoniale per il dedotto demansionamento.

Il Tribunale rigetta il ricorso. La Corte d’appello conferma la decisione, ritenendo giustificato il licenziamento e insussistente il demansionamento. La lavoratrice propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, censurando la ritenuta specificità della contestazione disciplinare, la valutazione sulla tempestività della stessa e l’accertamento sulla giusta causa. La società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, rilevandone anzitutto la formulazione promiscua. Le censure mescolano violazioni di legge e vizi di motivazione senza consentire di scindere le ragioni dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile commistione, come già rilevato da Cass. n. 18715 del 2016 e Cass. n. 17931 del 2013.

Nel merito, la Corte rileva che il giudizio, ratione temporis, è soggetto all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di merito. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica, in linea con Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, che ha limitato la scrutinabilità al c.d. minimo costituzionale.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la doglianza è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, ipotesi non ricorrente. L’interpretazione del regolamento contrattuale (artt. 1362 e 1363 cod. civ.) è riservata al merito, salvo violazione delle regole legali di ermeneutica, che non sussiste per la sola scelta tra più interpretazioni possibili. La censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su una erronea valutazione delle prove, ma solo su allegazioni specifiche circa l’assunzione di prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali.

Sulla clausola generale dell’art. 2119 cod. civ., la Corte distingue l’integrazione in astratto del parametro normativo — attività di interpretazione giuridica, censurabile per violazione di legge — dall’applicazione in concreto, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al merito. Nella specie, le censure non denunciano un errore di sussunzione, ma una diversa valutazione delle giustificazioni rese dalla lavoratrice. I giudici di merito hanno ritenuto di palmare evidenza la significativa negligenza della dirigente, non giustificata dal mero aumento dei costi delle materie prime né dalle difficoltà di approvvigionamento.

Le valutazioni sulla specificità della contestazione e sulla tempestività della stessa, non implausibili, sono sottratte al sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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