Autonomia dell’obbligo contributivo dal factum principis (Cass. civ. n. 7644/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo contributivo previdenziale è autonomo rispetto all’obbligo retributivo. Il factum principis che esonera il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non lo esonera automaticamente dall’obbligo di versare i contributi previdenziali, a meno che il contratto collettivo di settore non preveda quella specifica causa come sospensione del rapporto e del conseguente obbligo contributivo. La forza maggiore non imputabile al datore, pur liberando il lavoratore dalla prestazione e il datore dalla retribuzione, non rileva ai fini dell’obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo che attribuisca alla forza maggiore la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società fino al 13 maggio 1987, veniva licenziato per motivi disciplinari a seguito di un procedimento penale. Con sentenza del 12 febbraio 1997, la Corte d’Appello dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al risarcimento del danno, confermata dalla Cassazione. Il lavoratore agiva per il risarcimento del danno da mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione, sostenendo che, a causa dell’omissione contributiva, l’assegno di invalidità gli era stato liquidato con il sistema misto, con un rateo mensile inferiore. La Corte d’Appello di Roma rigettava la domanda, ritenendo che il factum principis (revoca dell’autorizzazione ad accedere all’aeroporto) esonerasse la società dall’obbligo contributivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, censurando l’erronea applicazione del principio del factum principis da parte della Corte territoriale. La Suprema Corte ha richiamato l’art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, che dispone la retribuzione minima imponibile ai fini contributivi, e i propri precedenti (Cass. sez. un. n. 15143/2007 e Cass. n. 4676/2021), secondo cui l’obbligo contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo.

La Corte ha affermato che, in caso di licenziamento illegittimo con ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro rimane quiescente ma non si estingue, e rimane in vita l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi, commisurati alla retribuzione normale, indipendentemente dalla erogazione della retribuzione e dal pagamento del risarcimento del danno. Il factum principis, che può esonerare il datore dal pagamento della retribuzione, non è di per sé idoneo a escludere l’obbligo contributivo, salvo che il contratto collettivo applicabile non preveda quella specifica causa come sospensione del rapporto di lavoro e del conseguente obbligo contributivo. La forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, pur potendo liberare il lavoratore dall’obbligo della prestazione e il datore dall’obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini dell’obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla “forza maggiore” la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *