Errore percettivo sul giudicato penale: revocazione accolta, giudizio rescissorio con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8954 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è configurabile anche in relazione alle pronunce della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., quando il giudice di legittimità abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato per tabulas dagli atti e dai documenti di causa. L’erronea supposizione dell’inesistenza di un giudicato penale, avente ad oggetto fatti decisivi per la definizione della controversia, non integra un errore di interpretazione del giudicato, ma un vizio percettivo, in quanto il fatto storico accertato in sede penale non ha costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. In tale ipotesi, accolto il ricorso in sede rescindente, la cassazione della pronuncia d’appello non può implicare la decisione nel merito, ma il rinvio al giudice di merito per rinnovare l’accertamento di fatto, in ossequio ai principi di diritto enunciati, ponderando l’incidenza dell’accertamento irrevocabile sulla spettanza del beneficio.
Il Fatto
La lavoratrice aveva proposto ricorso per ottenere la riammissione nei cantieri di servizio e la relativa indennità, quale ex fruitrice del reddito minimo d’inserimento. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva accolto la domanda, ma l’ordinanza di questa Corte, decidendo nel merito, l’aveva rigettata, ritenendo che la partecipazione fosse stata consentita a seguito di molteplici dichiarazioni mendaci sulla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.
La lavoratrice ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo che l’ordinanza fosse inficiata da un errore percettivo, avendo supposto la pluralità di dichiarazioni mendaci contraddetta per tabulas da una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza dei fatti, e che dovesse essere revocata anche ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. per contrarietà ad altra pronuncia pregressa con forza di giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso ammissibile ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. Richiama la giurisprudenza per cui l’errore revocatorio presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti dal provvedimento impugnato e dagli atti di causa, mentre esulano gli errori di giudizio che involgono una attività valutativa. Il rimedio può emendare solo l’errore che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti, sempre che non abbia costituito oggetto di un punto controverso.
Il Collegio osserva che l’interpretazione del giudicato non si risolve in un giudizio di fatto ma, in via generale, l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato non configura errore revocatorio. Nondimeno, nel caso di specie, non si controverte di interpretazione del giudicato: la sentenza penale di assoluzione è una circostanza di fatto oggettivamente apprezzabile, in quanto il giudicato penale esula dai punti controversi sui quali l’ordinanza ha pronunciato.
Il presupposto delle molteplici dichiarazioni mendaci, inscindibilmente connesso all’erronea supposizione dell’inesistenza di un giudicato, si rivela risolutivo per la decisione del merito, assorbendo la disamina del ricorso incidentale. La molteplicità delle false dichiarazioni è contraddetta per tabulas dal giudicato penale su punti decisivi.
Quanto al giudizio rescindente, la Corte accoglie il ricorso e revoca l’ordinanza per l’erronea supposizione dell’insussistenza di un giudicato su fatti decisivi, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. In sede rescissoria, conferma la cassazione della sentenza d’appello alla stregua dei principi enunciati, ma dispone il rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per rinnovare l’accertamento di fatto e ponderare l’incidenza del giudicato sulla spettanza del beneficio, anche con riferimento al ricorso incidentale e alla domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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