No ravvedimento operoso al notaio per fatture infedeli (Cass. civ. Sez. II n. 13428 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito disciplinare del notaio consistente nell’emissione di fatture infedeli, la regolarizzazione contabile e tributaria ottenuta mediante ravvedimento operoso non integra la circostanza attenuante dell’eliminazione delle conseguenze dannose, prevista dall’art. 144 della legge notarile. L’illecito ha carattere plurioffensivo: lede il fisco, la clientela, alla quale viene rappresentato un corrispettivo non veritiero, e la posizione degli altri notai, pregiudicati da una condotta di concorrenza sleale. Il dovere di leale collaborazione del notaio con il Consiglio notarile, presidiato dalle norme di deontologia, è violato anche quando il professionista, già sottoposto a vigilanza, renda dichiarazioni non veritiere per sottrarsi ai controlli.
Il Fatto
Il notaio ricorrente impugnava davanti alla Corte d’Appello di Bologna la decisione con cui la Commissione Regionale di Disciplina per i Notai dell’Emilia-Romagna gli aveva irrogato, ai sensi dell’art. 80 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, una sanzione pecuniaria di euro 55.000,00, la sospensione di un mese dall’esercizio della funzione e la censura. Gli addebiti riguardavano la percezione di onorari non dovuti per la costituzione di s.r.l.s., la irregolare emissione di fatture e la condotta reticente tenuta nel corso dell’attività di monitoraggio e di ispezione.
La Corte territoriale rigettava l’impugnazione, ravvisando nelle fatturazioni infedeli un abituale modus operandi e la violazione dei principi di deontologia professionale. Il notaio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sul mancato riconoscimento dell’attenuante da ravvedimento, sulla dedotta inversione dell’onere della prova in relazione alla CTU e sulla gratuità delle prestazioni per la costituzione delle s.r.l.s.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono rigettati. La Corte rileva che il ravvedimento operoso invocato dal ricorrente riguardava un arco temporale limitato, cioè le sole fatture di giugno e luglio 2015, mentre la contestazione si estendeva anche al 2014 e agli anni successivi sino al 2018. La parziarietà della regolarizzazione esclude già l’integrale riparazione richiesta dall’art. 144 della legge notarile.
Il profilo decisivo è però un altro: l’illecito contestato ha carattere plurioffensivo. La tecnica del cd. scolonnamento consente di percepire compensi facendoli apparire come spese o come voci non imponibili. La condotta lede il fisco e la clientela, cui viene prospettato un importo diverso da quello effettivamente corrisposto. Ma pregiudica anche gli altri notai, che subiscono una concorrenza sleale da chi espone documentazione fiscale non fedele. Richiamando Cass. n. 2592/2016 e Cass. n. 816/2019, la Corte conferma che il danno correlato alla lesione della posizione dei colleghi non è eliso dalla regolarizzazione compiuta nei soli rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Il terzo motivo, sulla pretesa inversione dell’onere probatorio, è infondato. La CTU non è stata percipiente ma solo deducente: ha valutato la corretta qualificazione formale di documentazione già acquisita e ha confortato sul piano tecnico i rilievi dell’ispezione. Non vi è stata alcuna supplenza di una lacuna probatoria dell’organo procedente. Quanto all’importo delle anticipazioni risultato inferiore alla contestazione iniziale, la Corte osserva che il giudice di merito ha esercitato consapevolmente il proprio potere discrezionale di determinazione della sanzione, incensurabile in sede di legittimità ove contenuto tra i limiti edittali.
Il quarto motivo attiene alla dedotta mancata collaborazione. La Corte ribadisce che il notaio deve prestare al Consiglio notarile la più ampia collaborazione, per consentire l’esercizio del potere-dovere di vigilanza. Il professionista che rende dichiarazioni non veritiere, nella specie sostenendo l’impossibilità di accedere ai fascicoli per asseriti sigilli, viola una regola deontologica e lede il prestigio della categoria, con conseguente sanzionabilità ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della legge notarile. Il richiamo all’intervento della Guardia di Finanza non è decisivo e appare anzi funzionale a sottrarsi agli obblighi informativi.
Il quinto motivo è infine rigettato. La Corte conferma, sulla scorta di Cass. n. 28863/2024, che la gratuità del ministero notarile per gli atti costitutivi di s.r.l.s. è prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012. La disparità di trattamento rispetto ad altre categorie non sussiste, in ragione delle funzioni pubblicistiche della professione e della garanzia dell’assegno integrativo a carico della Cassa Nazionale del Notariato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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