Travisamento del fatto processuale e difetto di interesse nell’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 13431 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra travisamento del fatto processuale, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che dichiari inammissibile il gravame muovendo da una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a fondamento della pronuncia di primo grado. Nel giudizio di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tipizzate, con la conseguenza che la parte che agisce deve allegare e dimostrare il pregiudizio concreto che dall’iscrizione a ruolo le deriva. In difetto di tale allegazione deve essere dichiarato il difetto di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la pretesa tributaria portata da numerose cartelle di pagamento, emesse per crediti di natura erariale e indicate negli estratti di ruolo intestati alla società contribuente. Il giudice di primo grado, dopo una digressione sul mancato versamento del contributo unificato da parte della società, ha deciso nel merito e ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione, non costituitasi, non aveva fornito prova delle notifiche delle cartelle.
L’agente della riscossione ha proposto appello. Il giudice di secondo grado lo ha dichiarato inammissibile, sul rilievo che il gravame non si confrontava con l’unica argomentazione della sentenza di rigetto, individuata nel mancato pagamento del contributo unificato. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia, sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello individuato in modo erroneo la ratio decidendi della sentenza di primo grado. La censura è accolta.
Dalla lettura della pronuncia di prime cure risulta che la dissertazione sul contributo unificato non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, fondata invece su ragioni di merito, e segnatamente sulla mancata dimostrazione delle notifiche delle cartelle. In questo contesto, l’aspecificità del motivo d’appello ravvisata dal giudice regionale integra un caso emblematico di travisamento del fatto processuale, sindacabile con il parametro processuale invocato, come affermato da Cass. Sez. un. n. 5792/2024. L’appello dell’Agenzia, avendo centrato il cuore della decisione di primo grado, non poteva quindi essere dichiarato inammissibile.
È fondata anche la seconda censura, che lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per assenza di interesse ad agire rispetto alle ipotesi tipizzate in materia di estratto di ruolo. La questione, pur proposta in appello, era rimasta assorbita nella ritenuta inammissibilità del gravame.
La Corte ricorda che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile dall’8 agosto 2024, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, secondo le ipotesi elencate dalla norma. Il principio di preclusione della tutela anticipata si applica anche ai processi pendenti, come chiarito da Cass. Sez. U n. 26283/2022; la modifica introdotta dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024 ne amplia soltanto le eccezioni.
Nel caso concreto la contribuente non ha allegato alcuna ragione idonea a fondare un interesse a una tutela anticipata. Ne segue il difetto di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di cui si era negata la rituale notifica. Assorbita la terza censura, la sentenza è cassata e, non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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