Obbligo di allegazione del PVC soddisfatto per relationem per l’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 16538 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti impositivi, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 212/2000 e dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, notificati all’amministratore di fatto di una società, è soddisfatto mediante rinvio per relationem al p.v.c. riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato. L’amministratore di fatto, ingerendosi nell’amministrazione ed esercitando i poteri propri inerenti alla gestione societaria pur in difetto di formale investitura, ha l’obbligo, al pari dell’amministratore di diritto, di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale, ivi compresi gli atti impositivi emessi nei confronti dell’ente e i relativi documenti giustificativi, al fine di reagire mediante impugnazione ove ritenuti illegittimi. La relativa omissione non ha, ex se, portata viziante dell’avviso di accertamento.

Il Fatto

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, che aveva accertato il ruolo di “cartiera” della società contribuente nell’ambito di un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, nella qualità di amministratore di fatto della stessa, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. L’atto impositivo, emesso ai fini IRES e IVA, si fondava sulle risultanze del p.v.c., non allegato all’avviso né formalmente comunicato al contribuente.

Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla C.t.p., che accoglieva il ricorso ritenendo fondata la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in ragione della mancata allegazione del p.v.c. La C.t.r. confermava la decisione, non risultando provata la conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo un vizio di motivazione e con il secondo l’erronea applicazione dei principi in tema di obbligo di allegazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’error in procedendo. Richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza impugnata provvista di una ratio decidendi chiaramente intellegibile, non ravvisandosi i vizi della motivazione apparente o perplessa denunciati dal ricorrente.

Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la doglianza dell’Ufficio era fondata. La Corte ha ricordato che l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare l’an ed il quantum, restando la verifica dell’effettivo verificarsi dei fatti affidata al giudizio di impugnazione dell’atto.

Il passaggio decisivo riguarda la posizione del contribuente. La C.t.r. aveva errato nel non considerare la sua specifica qualifica di amministratore di fatto della società accertata, che assume rilievo decisivo ai fini della presunzione di conoscenza degli atti societari, inclusi quelli di natura fiscale. L’ingerenza nell’amministrazione e l’esercizio dei poteri gestori comportano, pur in difetto di formale investitura, l’obbligo di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale e gli atti impositivi emessi nei confronti dell’ente.

Su tali presupposti, la Corte ha enunciato il principio per cui l’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante rinvio per relationem al p.v.c., ancorché solo alla società notificato. Ne consegue che l’omessa allegazione non determina la nullità dell’avviso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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