Prevalenza dei requisiti sostanziali sul disconoscimento del credito IVA in assenza di prova della frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 8979 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA e di rimborso dell’eccedenza, la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova applicazione anche quando il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale, purché dimostri in concreto che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo d’imposta, sono assoggettati a IVA e sono finalizzati a operazioni imponibili. La medesima regola incontra un limite solo in due ipotesi: quando l’inosservanza dei requisiti formali abbia impedito l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, ovvero quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale. In tale seconda evenienza, grava sull’Amministrazione finanziaria, che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza tra la realtà effettuale e quella rappresentata nelle scritture contabili, l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova, la quale non può fondarsi su elementi meramente presuntivi privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Il Fatto

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dal fallimento di una società avverso il diniego di rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione per l’anno 2017. Il credito traeva origine dall’acquisto di un complesso immobiliare e dalle relative prestazioni di ristrutturazione, fatturate dalla società cedente, che non aveva versato l’imposta. L’Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che l’acquirente avrebbe dovuto essere consapevole di partecipare a un’operazione di evasione, atteso che il legale rappresentante della venditrice era anche socio di maggioranza della società acquirente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle entrate, richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17757 del 2016, secondo cui la neutralità dell’imposizione armonizzata comporta che l’eccedenza d’imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, pur in mancanza della dichiarazione annuale. Il fatto costitutivo del rapporto tributario è ravvisato nell’effettività e liceità dell’operazione sottostante, mentre gli obblighi dichiarativi hanno funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili.

La regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali, come precisato dalla giurisprudenza unionale richiamata, trova un limite in due soli casi: quando l’inosservanza di requisiti formali abbia impedito l’acquisizione della prova certa dei requisiti sostanziali, oppure quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale. Sul piano probatorio, se il contribuente si è attenuto agli obblighi formali-contabili, grava sull’Amministrazione l’onere di contestare e provare la difformità tra la realtà effettuale e quella rappresentata; se invece tali obblighi non sono stati rispettati, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza delle condizioni sostanziali del diritto.

Nel caso di specie, la contribuente aveva prodotto i libri obbligatori e i registri IVA con le fatture passive e le liquidazioni periodiche, dimostrando il processo di formazione del credito a partire dall’anno 2004 e il suo riporto fino alla richiesta di rimborso. La Corte territoriale aveva pertanto accertato la sussistenza dei requisiti sostanziali, rappresentati dall’acquisto immobiliare effettuato per atto notarile, e aveva escluso la prova della partecipazione intenzionale alla frode, ritenendo gli elementi forniti dall’Ufficio privi di valenza presuntiva.

Il tentativo dell’Agenzia di ottenere una rivalutazione degli elementi indiziari è stato valutato come un’istanza di nuovo apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito. Con la conseguente declaratoria di assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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