Rimborso IRBA: legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 7421 del 28.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) incassata dalle Regioni discende dalla natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Ne consegue che la domanda di rimborso non può essere proposta nei confronti della Regione, la cui eventuale soccombenza nel merito non ne radica la legittimazione. Il difetto di legittimazione ad causam, attenendo al contraddittorio e mirando a prevenire una sentenza inutiliter data, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione di un giudicato esplicito sulla questione. La parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi decidendo il merito, è onerata di proporre impugnazione sul punto nel grado successivo, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ.; a tale regola si sottraggono, però, i vizi rilevabili in ogni stato e grado e quelli relativi a questioni “fondanti”, come la legitimatio ad causam.

Il Fatto

La società contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso dell’IRBA versata per gli anni 2019 e 2020, ma il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, accogliendo l’appello della società, riformava la decisione e condannava la Regione Campania al rimborso. La Regione soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato, in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il difetto di legittimazione passiva della Regione, richiamando il proprio recente orientamento (Cass. n. 3098 del 2025 e pronunce conformi). Tale orientamento afferma la titolarità esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nel giudizio di rimborso dell’IRBA, in ragione della natura erariale del tributo, istituito dal legislatore statale per sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali.

La Suprema Corte ha precisato che la domanda di rimborso non poteva essere avanzata nei confronti della Regione e che, pertanto, la sua impugnazione andava disattesa per il predetto difetto, a prescindere dalle ragioni del diniego opposto. Ha altresì chiarito che la Regione, risultata soccombente nel giudizio di appello che ne aveva confermato la condanna, era legittimata a proporre impugnazione.

Quanto alla rilevabilità della questione, la Corte ha ricordato che la legitimatio ad causam, ricollegandosi al principio di cui all’art. 81 cod. proc. civ., è soggetta a verifica anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato esplicito, nella specie insussistente. Ha quindi richiamato il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 24172/2025, secondo cui l’omessa impugnazione di un vizio processuale rilevabile d’ufficio non pronunciato espressamente dal giudice determina giudicato interno, ma da tale regola si sottraggono i vizi rilevabili in ogni stato e grado, come la legittimazione ad causam, e quelli relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data.

Stante la rilevata carenza, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale di stretta interpretazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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