NASpI, ferie, festività e ROL integrano le trenta giornate di lavoro effettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13532 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla NASpI, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22 del 2015, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo non coincide con la materiale esecuzione della prestazione. Esso è integrato anche dalle giornate di ferie, festività e riposi retribuiti, perché in tali pause il sinallagma contrattuale resta pienamente funzionale e non si interrompono l’obbligazione retributiva né quella contributiva. Le giornate che danno diritto a retribuzione e contribuzione rientrano dunque nel computo. Ai fini dei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione, i periodi di sospensione del rapporto per cause tutelate dalla legge sono invece neutralizzati.
Il Fatto
Il lavoratore era stato licenziato dalla società il 21 aprile 2017, dopo aver fruito di cassa integrazione guadagni straordinaria nel 2016. La Corte d’appello di Torino confermava la decisione di primo grado che gli aveva riconosciuto il diritto all’indennità NASpI.
Era pacifica la sussistenza dello stato di disoccupazione e dell’accredito di tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente. Il contenzioso riguardava il solo requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti, che l’Istituto assumeva non integrato. Neutralizzato il periodo di cassa integrazione, nell’anno 2015 residuavano giornate retribuite per ferie, festività e ROL, che il giudice territoriale aveva computato. L’INPS ricorreva in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se nel computo delle trenta giornate debbano compresi i giorni in cui la prestazione non è stata materialmente resa. La risposta muove dalla formulazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, applicabile ratione temporis, che subordina la NASpI al concorso dello stato di disoccupazione, delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di lavoro effettivo.
La Corte richiama i propri precedenti, Cass. n. 22922 del 2024 e Cass. n. 31402 del 2024, che hanno ritenuto integrate le trenta giornate anche da ferie e riposo retribuito. Il fondamento è che ferie e riposi costituiscono momenti connaturali al rapporto: durante la loro fruizione vi è piena vitalità, e quindi effettività, del rapporto stesso. La pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche è equiparabile all’esecuzione concreta delle mansioni.
Il Collegio precisa l’enunciato estendendolo alle festività e ai ROL. Il concetto giuridico di effettività evocato dalla norma non coincide con il significato strettamente naturalistico di attività materialmente in essere. La prestazione è effettiva non solo quando è eseguita, ma durante tutte le sue pause fisiologiche e anche quando è offerta e ingiustificatamente rifiutata. Il sinallagma resta inalterato, senza interruzione degli obblighi retributivo e contributivo.
Il diverso ragionamento pregiudicherebbe il lavoratore nei diritti previdenziali pur in presenza di prerogative garantite da leggi o contratti collettivi, o di comportamenti unilaterali del datore di lavoro. La Corte distingue, però, gli eventi che per legge determinano una cesura temporanea del rapporto, con sospensione delle reciproche prestazioni: maternità, infortunio, malattia, congedo genitoriale, permessi per assistere persone con handicap grave, cassa integrazione e contratti di solidarietà a zero ore. In tali casi il lavoro non è effettivo, ma i periodi sono ugualmente neutralizzati, perché la sospensione, in luogo dell’estinzione, è effetto della protezione riconosciuta dall’art. 38 Cost.
La sentenza impugnata è conforme a tali indicazioni. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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