Nessuna durata minima triennale per incarichi dirigenziali esterni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13641 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 non soggiacciono alla durata minima triennale stabilita dal comma 2 della medesima disposizione. Il comma 6 prevede esclusivamente un limite di durata massima, funzionale a garantire che l’amministrazione provveda mediante concorso o mobilità a coprire le posizioni di cui necessita. La diversità di disciplina si giustifica sul piano testuale e sistematico: il comma 2 riguarda i dirigenti di ruolo, mentre il comma 6 concerne soggetti esterni o interni privi di stabile inserimento nell’organizzazione. Ne deriva che il rapporto si regola secondo la disciplina sua propria, anche sul piano contrattuale individuale, ferma restando l’applicabilità del comma 6 anche a Regioni ed enti locali.

Il Fatto

Una funzionaria di una Regione, alla quale era stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 per un periodo infra-annuale, ha chiesto accertarsi che anche a tale tipologia di incarichi dovesse applicarsi la durata minima triennale prevista dal comma 2 del medesimo articolo, con conseguente riconoscimento del trattamento economico riferito al triennio e del risarcimento del danno.

Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato il rigetto, rilevando che il comma 6 contempla solo un limite massimo e che la fissazione di un termine minimo rientra nella discrezionalità del legislatore, non potendo derivare da un’interpretazione equiparativa. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se il termine triennale del comma 2 sia estensibile agli incarichi dirigenziali esterni conferiti ai sensi del comma 6. Il ricorso sosteneva che l’applicazione di quel termine fosse necessaria per assicurare al dirigente i tempi minimi indispensabili a conseguire i risultati dell’incarico.

La Suprema Corte richiama e condivide la propria recente pronuncia Cass. 6 dicembre 2024, n. 31399, resa su ricorso analogo. In quella sede si è evidenziato che l’art. 19, comma 6, non prevede alcun termine minimo, a differenza del comma 2, il quale invece fissa la durata triennale degli incarichi affidati ai dirigenti di ruolo.

Sul piano logico e sistematico, il comma 2 presuppone dipendenti assunti mediante pubblico concorso e stabilmente destinati a operare nell’amministrazione. Il comma 6 riguarda invece soggetti esterni, che allo spirare del contratto non è detto continuino a rivestire la qualifica dirigenziale, e ai quali sono affidati obiettivi tarati sulle competenze specifiche che ne hanno motivato l’assunzione. Solo il comma 2 impone di individuare oggetto, obiettivi e durata dell’incarico in correlazione agli obiettivi prefissati; il comma 6 non contiene analoga previsione, non essendovi analoghe esigenze.

La Corte osserva inoltre che, opinando diversamente, i contratti di cui al comma 4 avrebbero durata fissa triennale — la stessa che il comma 6 pone come massima — con esito incoerente. Quanto alla giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system, essa non è ostativa: le pronunce richiamate hanno censurato norme che anticipavano ex lege la cessazione del rapporto in corso, mentre nella specie rileva il semplice spirare del termine in origine previsto.

Il rigetto discende dal coordinamento tra piano testuale e piano sistematico: gli incarichi di cui al comma 6, per la loro specialità ed eccezionalità, non soggiacciono alle regole di durata degli ordinari incarichi dirigenziali. La loro disciplina propria, anche sul piano contrattuale individuale, è integrabile dall’art. 129 e dal comma 6-ter, che ne estende l’applicazione a Regioni ed enti locali. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato integrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *