Nessun rimborso spese iscrizione albo per biologi SSN in esclusiva (Cass. civ. Sez. V n. 13653 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai dirigenti biologi del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché in regime di esclusività, non spetta il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco speciale. L’iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio della professione, ma non è imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Sia le fonti primarie sia la contrattazione collettiva consentono al dirigente in esclusiva lo svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia, sicché l’onere di iscrizione risponde anche all’interesse individuale del professionista. Ne deriva che l’iscrizione non grava esclusivamente sul datore di lavoro e la relativa spesa resta a carico del dirigente.
Il Fatto
Una dirigente biologa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di esclusività ha chiesto all’azienda sanitaria il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo dei biologi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione. La Corte territoriale riteneva che il diritto al rimborso trovasse fondamento nei medesimi principi affermati dalla Cassazione in tema di spese per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per l’esercizio della professione e deve preesistere al rapporto di lavoro in esclusiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra professioni per le quali l’esercizio in favore di terzi da parte del dipendente pubblico è vietato in modo assoluto e professioni per le quali l’attività libero professionale è consentita alle condizioni di legge.
Richiamando la propria precedente pronuncia in tema di professione infermieristica, la Corte ricorda che l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 opera una distinzione tra attività vietate in modo assoluto, attività consentite al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi e incarichi soggetti ad autorizzazione. Solo quando l’attività è vietata in modo assoluto l’iscrizione all’elenco speciale soddisfa unicamente l’interesse del datore.
Occorre quindi accertare se al dirigente biologo in regime di esclusività sia vietato in modo assoluto il compimento degli atti tipici della professione. La Corte esamina l’art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, il cui secondo comma elenca le tipologie di attività libero professionale consentite al dirigente in esclusiva, tra cui l’attività individuale intramoenia.
Analoga previsione è dettata dal CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018, che disciplina la libera professione intramuraria e ne specifica le forme. Tali disposizioni integrano i criteri oggettivi e predeterminati richiamati dalla norma generale ed escludono qualsiasi situazione di incompatibilità.
Poiché l’attività libero professionale è consentita, l’iscrizione all’albo non risponde esclusivamente all’interesse dell’azienda, ma anche all’interesse individuale del dirigente. Il ricorso è dunque accolto: la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, le domande originarie sono rigettate. Le spese dell’intero processo sono compensate in ragione della particolarità e novità della questione.
Nota della Redazione
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