Contributo di solidarietà calcolato sull’intera pensione dei fondi speciali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16723 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, grava sull’intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni speciali soppresse anteriormente alla normativa di armonizzazione, e non soltanto sull’eccedenza rispetto al trattamento spettante secondo i parametri dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Tale interpretazione risponde alla finalità di riequilibrio dei fondi pensionistici, cui il contributo è preposto per il quinquennio 2012-2017, e alla conseguente esigenza di progressiva omogeneizzazione delle gestioni speciali con il regime ordinario. La distinzione tra quota maturata prima e dopo l’armonizzazione non rileva, pertanto, ai fini della base imponibile del contributo, che rimane commisurata all’intero importo della pensione in godimento.
Il Fatto
Un gruppo di pensionati, già iscritti al soppresso Fondo telefonici le cui posizioni sono confluite nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, aveva chiesto la restituzione del contributo di solidarietà trattenuto dall’INPS sulla parte di pensione a carico del Fondo speciale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l’Istituto alla restituzione delle somme. La Corte d’appello di Roma, confermando tale impostazione, aveva ritenuto che il contributo dovesse essere calcolato non sull’intero importo della pensione, ma solo sull’eccedenza rispetto al trattamento del regime generale AGO, a parità di retribuzione e contribuzione, essendo questo il solo vantaggio degli iscritti ai fondi speciali. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura dell’Istituto previdenziale. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente, Cass. n. 30254 del 2022, secondo cui il contributo di solidarietà è stato istituito per il quinquennio 2012-2017 con finalità di riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali. La misura è posta dal legislatore a carico dell’intera quota del trattamento pensionistico maturata nelle gestioni soppresse anteriormente all’introduzione della normativa di armonizzazione.
Tale interpretazione si fonda sulla constatazione che il contributo, gravando sui titolari di pensioni più elevate generate da un sistema speciale residuale, soddisfa esigenze di sostenibilità dell’intero sistema previdenziale, a fronte di fattori che potrebbero incidere negativamente sul quadro macroeconomico di riferimento, causando il depauperamento dei flussi contributivi. La base imponibile non può quindi essere limitata alla sola differenza tra il trattamento del fondo speciale e quello del regime generale.
Ai principi del citato precedente, ribaditi da ultimo da Cass. n. 1396 del 2025 e Cass. n. 23238 del 2025, il Collegio ha dato continuità. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda restitutoria proposta dai pensionati. Le spese dell’intero processo sono state compensate in considerazione della sopravvenienza del precedente rispetto all’introduzione della lite.
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Nota della Redazione
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