Inammissibile il ricorso privo della documentazione sulla notifica (Cass. civ. Sez. V n. 13767 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la ricorrente non produce la documentazione attestante la regolarità della notificazione del ricorso all’Amministrazione finanziaria intimata. Il difetto di tale documentazione impedisce la verifica del contraddittorio e preclude l’esame dei motivi di impugnazione. L’inammissibilità è dichiarata in via pregiudiziale, senza necessità di scrutinare le censure nel merito. Essa non è esclusa dal fatto che l’intimata sia rimasta tale, poiché l’instaurazione del contraddittorio deve comunque risultare dagli atti.
Il Fatto
La controversia riguarda una associazione sportiva dilettantistica destinataria di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014. L’atto impositivo si fondava sul disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della qualifica di ente associativo no profit.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi accolto l’appello dell’Amministrazione, ravvisando nei soci dominanti una gestione imprenditoriale finalizzata alla distribuzione di utili, realizzata mediante una veste giuridica impropria per ottenere un trattamento fiscale di favore. Avverso tale pronuncia l’associazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale una questione di carattere processuale, che assorbe ogni altra censura. Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per una ragione che precede l’esame del merito: la ricorrente non ha prodotto la documentazione attestante la regolarità della notificazione del ricorso all’Amministrazione finanziaria.
Il vizio attiene alla regolarità della notificazione e alla conseguente instaurazione del contraddittorio. La prova documentale di tale adempimento costituisce onere della parte ricorrente, che deve depositarla insieme al ricorso. La sua assenza impedisce al giudice di verificare la correttezza del procedimento notificatorio e, quindi, la stessa validità dell’atto introduttivo.
La Corte sottolinea che l’inammissibilità va dichiarata d’ufficio e in via pregiudiziale, senza necessità di esaminare i quattro motivi di ricorso. La circostanza che l’Amministrazione sia rimasta intimata non sana il difetto: il contraddittorio deve comunque risultare instaurato secondo le forme di legge.
Quanto alle spese, la Corte nulla dispone, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
La pronuncia conferma quindi un principio di ordine processuale: il controllo sulla ritualità della notificazione precede e condiziona lo scrutinio dei motivi, e la sua mancata documentazione travolge l’impugnazione nella sua interezza.
Nota della Redazione
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