Appello incidentale tardivo se il rinvio non dipende da difetto di udienza (Cass. civ. Sez. III n. 13838 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la proposizione dell’appello incidentale, calcolato a ritroso con esclusione del giorno iniziale e computo di quello finale, decorre dalla data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione. Se il differimento di tale udienza è disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., perché in quel giorno il giudice non tiene udienza, il parametro resta la data indicata nell’atto di appello e non quella di rinvio. Solo il differimento d’ufficio disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. sposta il riferimento temporale. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello incidentale depositato oltre il termine computato sulla data originaria.

Il Fatto

In forza di un contratto di mutuo fondiario, la banca intimava precetto di pagamento a una società e alla sua ex socia accomandataria. Le intimate proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: la società deduceva la nullità del mutuo per illiceità o difetto di causa, nonché la responsabilità della banca per ingiustificata interruzione delle trattative; la socia eccepiva il difetto di preventiva escussione della società.

Il Tribunale di Lodi rigettava l’opposizione della società e accoglieva quella della socia. La Corte d’appello di Milano respingeva l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale della banca, compensava nei due terzi le spese del primo grado. Propongono ricorso per cassazione, con distinti atti, la socia e la società.

La Motivazione della Corte

Il ricorso della socia si articola in tre motivi. Il primo censura la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale della banca, qualificato come appello autonomo e proposto oltre il termine lungo. Il secondo prospetta la tardività dell’appello incidentale, depositato il 5 aprile 2022 rispetto all’udienza di comparizione fissata per il 14 aprile 2022. Il terzo contesta la compensazione parziale delle spese.

La Corte ritiene preliminare e assorbente lo scrutinio del secondo motivo e lo reputa fondato. Il termine per l’appello incidentale decorre dalla data dell’udienza indicata nell’atto di citazione, ovvero dalla data dell’udienza differita d’ufficio ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. Non incide invece sulla tempestività il differimento disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., quando il giudice in quel giorno non tenga udienza: in tal caso occorre assumere a parametro la data indicata nell’atto di appello. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (tra le altre, Cass. n. 8638 del 2020, Cass. n. 3081 del 2017, Cass. n. 8400 del 2015).

Nella specie, il differimento dell’udienza al 26 aprile 2022 era stato disposto con decreto espressamente fondato sull’art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. Rispetto alla data originaria del 14 aprile 2022, il deposito della comparsa del 5 aprile 2022 era dunque irrimediabilmente tardivo. In accoglimento del motivo, con assorbimento dei restanti, la sentenza è cassata in parte qua e la causa decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale della banca e passaggio in giudicato della statuizione sulle spese di primo grado.

Quanto al ricorso della società, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo è generico, non specificando tipologia e contenuto dei documenti di cui assume la tempestiva produzione. Il secondo muove da un presupposto di fatto contrario all’accertamento della sentenza impugnata, sicché invoca un riesame delle emergenze istruttorie estraneo al giudizio di legittimità. Il terzo non censura adeguatamente il rilievo della Corte territoriale sull’insussistenza di violazioni dei doveri di diligenza e buona fede. Seguono la condanna alle spese secondo soccombenza e l’obbligo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *