Ricorso per cassazione inammissibile per oscurità espositiva e difetto del fatto processuale (Cass. civ. Sez. III n. 5781 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta i requisiti di contenuto-forma imposti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., poiché l’esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti richiamati devono assicurare alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti o alla stessa sentenza impugnata. Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva è principio generale del processo, desumibile dall’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. ed operante anche nel rito civile, la cui violazione determina inammissibilità quando rende oscura l’esposizione dei fatti e inintelligibili le censure. Nel giudizio di legittimità, inoltre, le doglianze di nullità rivolte a un provvedimento diverso da quello impugnato sono inammissibili, restando estraneo al thema decidendum il provvedimento ormai definitivo.
Il Fatto
Un fallimento, quale creditore intervenuto in due esecuzioni immobiliari riunite, impugna con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione agli atti esecutivi. Il giudice di merito aveva ritenuto che l’opposizione dovesse essere proposta avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, decidendo la controversia distributiva, aveva dettato i criteri per la redazione del nuovo progetto di distribuzione, e non già avverso il provvedimento che aveva reso esecutivo quel progetto.
Il fallimento ricorrente articola cinque motivi, ruotanti intorno alla natura — ordinatoria o decisoria — del provvedimento del giudice dell’esecuzione e alle conseguenti censure di nullità per pretesa lesione del diritto di difesa. Resiste la parte creditrice, unitamente agli altri resistenti e agli intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo, che precede e assorbe l’esame delle singole censure: il mancato rispetto del principio di chiarezza e la carente esposizione del fatto processuale. L’art. 366 cod. proc. civ. configura un vero e proprio modello legale del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità. Il ricorrente, oltre a riferire in maniera tortuosa la vicenda, ha omesso di riportare il contenuto decisivo dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione all’esito del progetto di distribuzione e delle osservazioni delle parti.
Richiamando le Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e n. 2602 del 2003, il Collegio ribadisce che l’esposizione deve consentire di intendere il significato e la portata delle censure senza ricorrere ad altri atti. Il principio riceve applicazione ancora più stringente alla luce della nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che esige la chiara esposizione dei fatti essenziali. La violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità, affermati dalle Sezioni Unite n. 37552 del 2021, conduce a inammissibilità quando risolve in una esposizione oscura o lacunosa.
Il Collegio osserva che, pur essendo superflua l’illustrazione dei motivi, anche i singoli motivi sono inammissibili. Il primo e il terzo sono manifestamente infondati ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendo indubbia la natura decisoria del provvedimento impugnato. La Cass. n. 1673 del 2016, richiamata nella sentenza gravata, afferma che l’opposizione agli atti esecutivi è ammessa contro la decisione sulla contestazione distributiva, e non contro il progetto in sé, salva la sola ipotesi in cui si assuma che nel nuovo progetto siano stati disattesi i criteri dettati dal giudice.
Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili perché rivolgono censure di nullità a un provvedimento diverso da quello impugnato — e ormai definitivo — così introducendo vizi estranei all’oggetto del giudizio. Il quinto motivo è parimenti inammissibile: la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo, categoria cui non appartiene la questione di diritto sulla natura del provvedimento, peraltro specificamente affrontata dalla sentenza di merito. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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