Società estinta e legittimazione del liquidatore nel quinquennio fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 13859 del 24.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, di natura sostanziale e non retroattivo, instaura una finzione legale di mantenimento in vita della società ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede amministrativa e contenziosa. Ne deriva che, entro il quinquennio, la società conserva la legittimazione attiva, il liquidatore è legittimato a ricevere le notifiche, a opporsi e a conferire mandato alle liti, mentre gli ex soci sono privi di legittimazione. La notifica dell’atto impositivo al liquidatore della società cancellata, nel quinquennio, è pertanto valida.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, per l’anno d’imposta 2013, emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata. L’amministrazione finanziaria contestava la detraibilità dell’IVA relativa a fatture ritenute riferite a operazioni commerciali oggettivamente inesistenti.
La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 1° aprile 2015. L’avviso, in seguito, era stato notificato all’ex socio ed ex liquidatore. La CTR Lombardia, con la sentenza impugnata, aveva rigettato l’appello proposto dal ricorrente, ritenendo corretta la notifica e applicabile l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla dedotta duplicazione della pretesa impositiva, dichiarandolo inammissibile. Il ricorrente non rispetta il principio di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e censura un accertamento di fatto compiuto dai giudici di appello, che avevano escluso la duplicazione trattandosi del medesimo atto tributario.
Il cuore della decisione riguarda la cessazione della società contribuente e i suoi effetti. Il Collegio richiama la recente Cass., Sez. Un., n. 3625 del 12 febbraio 2025, che ha ricostruito la disciplina dell’estinzione. L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, di natura sostanziale e quindi non retroattivo, instaura una finzione legale di mantenimento in vita della società ai soli fini fiscali, derogando al principio per cui la società cancellata non può agire né essere convenuta in giudizio.
Ne consegue che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza, sostanziali e processuali, e che gli atti del contenzioso comprendono gli atti del processo e della tutela giurisdizionale. La società conserva la legittimazione attiva, il liquidatore è legittimato e gli ex soci sono privi di legittimazione.
Nel caso concreto, la società era stata cancellata il 1° aprile 2015, in data successiva al 13 dicembre 2014, di entrata in vigore della norma. L’avviso era stato notificato il 30 maggio 2018, quando non era ancora decorso il quinquennio. L’atto impositivo ben poteva quindi essere emesso nei confronti della società estinta e notificato al suo ultimo legale rappresentante, che in tale qualità l’ha impugnato.
Gli ulteriori motivi sono parimenti infondati o inammissibili. Il secondo, per la preclusione derivante dalla doppia decisione di merito conforme; il terzo, perché nel processo tributario spetta la liquidazione delle spese all’amministrazione assistita da propri funzionari, con riduzione del venti per cento dei compensi.
Nota della Redazione
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