La notizia di reato basta per l’urgenza della notifica dell’accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 8392 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all’art. 157 d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, è stabilito a vantaggio del contribuente, ma l’amministrazione finanziaria può procedere alla notifica anticipata in presenza di casi di indifferibilità e urgenza. Tali casi si ricollegano, tra l’altro, alla qualificazione delittuosa o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di perdita fiscale per l’erario o della necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli. È privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l’indagine penale sia già stata avviata o si sia conclusa con l’archiviazione, poiché l’urgenza riguarda la condotta potenzialmente delittuosa e non l’esito dell’accertamento penale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un controllo sulla posizione fiscale della società, contestava l’inesistenza del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. n. 145/2013, per assenza del presupposto costitutivo, non avendo l’attività di sviluppo software alcun contenuto innovativo. L’atto di recupero, emesso in pendenza del periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale, veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso ritenendo violato l’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020. La Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, affermando che l’indifferibilità e urgenza non coincidono con la mera sussistenza di una notizia di reato. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la dedotta violazione dell’art. 157 d.l. n. 34/2020 in combinato disposto con l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal contribuente, osservando che la circolare richiamata in ricorso non rileva ai fini della decisione, limitandosi a precisare quanto già desumibile dalla normativa.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio già affermato con la pronuncia n. 17656/2025, cui ha inteso dare continuità, secondo cui la notifica anticipata è consentita in caso di indifferibilità e urgenza, da ricollegarsi alla qualificazione delittuosa della condotta e al connesso pericolo di perdita fiscale per l’erario. L’esigenza di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di una condotta potenzialmente delittuosa rende irrilevante l’esito successivo dell’indagine o del processo penale, non potendo tale esito essere invocato dal contribuente per contestare la legittimità della notifica anticipata.
La Corte di giustizia tributaria non si era attenuta a tale principio, avendo erroneamente escluso che la notizia di reato per indebita compensazione, ai sensi dell’art. 10-quater d.l. n. 74/2000, potesse configurare un’ipotesi di urgenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per la decisione sulle residue questioni di merito e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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