Sopravvenienze attive da sentenza imponibili al deposito se efficacia non sospesa (Cass. civ. Sez. V n. 13867 del 25.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento giudiziale di un credito — o dal disconoscimento di un debito preesistente — devono essere dichiarate nell’anno d’imposta in cui la sentenza è stata depositata, momento in cui la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il passaggio in giudicato della sentenza non è condizione necessaria dell’imputazione a reddito, poiché un’eventuale modifica della decisione nei gradi successivi realizza una sopravvenienza passiva ai sensi dell’art. 101 del TUIR. È tuttavia necessario che l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata sospesa, dovendosi escludere il conseguimento della posta nell’esercizio coperto dagli effetti del provvedimento di sospensione.
Il Fatto
Un contribuente impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il suo reddito di partecipazione, ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, in alcune società di persone, tra cui la società-madre. La rettifica originava dal rilievo, a carico di quest’ultima, dell’omessa dichiarazione di sopravvenienze attive per gli anni 2007 e 2009, costituite dalle somme restituite da un istituto di credito in forza di una sentenza che aveva accertato la natura anatocistica degli interessi.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinse l’appello erariale, richiamando integralmente altra sentenza resa in pari data nei confronti della società-madre. L’Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente resistette anche eccependo l’estensione del giudicato formatosi in un giudizio parallelo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso la richiesta di riunione, richiamando il principio per cui il ricorso avverso l’avviso di rettifica di una società di persone riguarda inscindibilmente società e soci (Cass. Sez. U. n. 14815/2008). La riunione può non essere disposta quando i giudizi siano oggetto di trattazione simultanea, con identità sostanziale delle difese (Cass. n. 3830/2010; Cass. n. 10270/2024; Cass. n. 19402/2022; Cass. n. 36001/2021; Cass. n. 6135/2020).
Quanto al giudicato invocato dal controricorrente, la Corte lo ha ritenuto operante nei soli limiti della posizione rivestita quale erede, ovvero per la quota di partecipazione ereditata. Il meccanismo dell’art. 1306 cod. civ. presuppone la violazione del diritto di difesa dei litisconsorti rimasti estranei, esclusa dalla trattazione simultanea; il giudicato formatosi verso uno dei condebitori non si estende quindi agli altri, in conformità all’art. 2909 cod. civ.
Il primo motivo, relativo alla motivazione per relationem, è stato respinto: la decisione richiamata era nota all’Agenzia, che ne aveva ampiamente discusso nei restanti motivi (Cass. n. 459/2022; Cass. n. 29017/2021).
Il secondo motivo è stato accolto con argomentazione parzialmente diversa. Muovendo dall’orientamento consolidato sull’imputazione della sopravvenienza all’esercizio di acquisizione della certezza (Cass. n. 3901/2023; Cass. n. 24580/2022; Cass. n. 1508/2020; Cass. n. 20608/2023), la Corte ha affermato che il requisito della certezza va verificato su basi economiche, non richiedendosi il passaggio in giudicato (Cass. Sez. U. n. 23225/2016). Ha poi precisato che, quando l’efficacia esecutiva della sentenza sia sospesa (artt. 283 e 373 cod. proc. civ.), la posta non è conseguita nell’esercizio coperto dalla sospensione (Cass. n. 13948/2008).
Il terzo motivo è stato parimenti accolto: nei tributi non armonizzati l’Amministrazione non è gravata da alcun onere di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. Sez. U. n. 24823/2015). Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso, con condanna alle spese del giudizio e compensazione di quelle di merito.
Nota della Redazione
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