Motivazione omessa se manca la pagina della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 1677 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conformità della sentenza al modello dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. non dipende dalla corretta numerazione delle pagine né dalla loro integrale presenza materiale. Essa richiede che la motivazione illustri con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Ne consegue che la mancanza di una pagina non vizia di per sé la decisione, ove dal testo residuo sia comunque desumibile la ragione dell’esame delle istanze delle parti. Viceversa, se la pagina assente conteneva gli argomenti decisivi e il testo superstite non consente di ricostruire il ragionamento, la motivazione è omessa e la sentenza va cassata con rinvio.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, una società ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento per maggiori Irap, Ires e Iva, oltre sanzione. La pretesa erariale si fondava sul rilievo di costi non inerenti e non di competenza e sull’indebita detrazione dell’Iva su alcune fatture passive. Definiti i profili sanzionatori con la riduzione ex art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, la società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che ha respinto il ricorso.

L’appello è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sul rilievo che i costi contestati si riferivano a una diversa società, deducibili perché questa gestiva le pratiche amministrative e contabili della contribuente, priva di un servizio di contabilità interna. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo; la società ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. L’Agenzia rileva che la copia dell’ordinanza d’appello a essa notificata è priva di una pagina della motivazione, nella quale è verosimilmente contenuta gran parte degli argomenti posti a fondamento della statuizione.

La Corte muove dalla copia autentica della sentenza d’appello, che reca nell’ultima pagina l’attestazione di Cancelleria di tre facciate: il frontespizio e due pagine di motivazione numerate 1 e 3. È questa la copia cui fare riferimento, trattandosi di quella estratta dalla parte pubblica che ha impugnato la decisione. La sua lettura conferma l’assunto: manca la pagina 2, ove si concentra gran parte della motivazione, poiché la parte rubricata «diritto» prende avvio dalle ultime righe della pagina 1 e si conclude con le prime righe della pagina 3.

La Corte ricorda poi che il modello dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. esige una motivazione chiara nel percorso logico-giuridico. Il requisito può ritenersi soddisfatto anche quando la sentenza non indichi correttamente le pagine o ne manchi una, se è comunque possibile desumere la ragione dell’esame delle istanze delle parti (Cass. n. 21420/2015; Cass. n. 11860/2006). Non è dunque la numerazione a determinare il contenuto della motivazione, ma il testo, con la conseguenza che nessuna carenza è predicabile quando la decisione offra un quadro logico ricostruibile.

Nel caso concreto, però, tale condizione non ricorre. Dopo aver preso le mosse dal rilievo sui costi riferiti a una diversa persona giuridica che ne curava amministrazione e contabilità, la sentenza della C.T.R. doveva necessariamente contenere ulteriori e decisivi argomenti sulla deducibilità dei costi e sull’indebita detrazione dell’Iva stigmatizzata nell’atto impositivo. Di tali argomenti non è dato conoscere alcunché: sul punto la motivazione risulta del tutto omessa, con violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza d’appello cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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