L’avviso di accertamento non richiede l’allegazione degli atti richiamati se ne riproduce il contenuto essenziale; il travisamento probatorio è inammissibile in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5685 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale, purché l’atto sia legittimamente motivato e riporti, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, i tratti essenziali delle informazioni rilevanti. La censura di travisamento del contenuto oggettivo della prova, che non riguardi il fatto probatorio in sé ma la sua riconducibilità logica al fatto probatorio, è inammissibile in sede di legittimità, trovando il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore assicurativo, aveva intrattenuto con due primarie compagnie rapporti di coassicurazione, nell’ambito dei quali le era stata delegata, tramite clausole qualificabili come mandato con rappresentanza, la gestione dei rapporti assicurativi. Per tale attività la società aveva fatturato corrispettivi forfetari, contabilizzati in regime di esenzione IVA, mentre l’Agenzia delle entrate li riteneva imponibili, emettendo un avviso di accertamento basato su due segnalazioni interne non allegate all’atto.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società per difetto di motivazione, ma la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia, aveva ritenuto legittimo l’avviso, confermando la pretesa impositiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’avviso per mancata allegazione delle segnalazioni e il travisamento delle prove da parte del giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, 7 della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990 e 2697 cod. civ., sostenendo che l’avviso di accertamento motivato per relationem a segnalazioni non conosciute né conoscibili avrebbe dovuto essere dichiarato nullo. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui l’Amministrazione non ha l’obbligo di allegare i documenti richiamati, potendo riprodurne il contenuto essenziale.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il giudice d’appello aveva ampiamente argomentato sulla completezza dell’avviso, il quale distingueva chiaramente le somme esenti da quelle imponibili e conteneva tutti i dati necessari per comprendere la pretesa. La ricorrente, pur riportando ampi stralci della motivazione, non si era confrontata con la ratio decidendi, limitandosi a riproporre difese già vagliate.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la censura relativa alla riferibilità soggettiva e oggettiva della pretesa alla società concerneva un presunto travisamento della prova da parte del giudice di merito. Tale vizio, quando riguarda la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, non è deducibile per cassazione, ma trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
La Corte ha altresì precisato che, anche volendo qualificare il vizio come travisamento della lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, esso avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Nel caso di specie, il fatto sotteso al motivo consisteva nella riferibilità della pretesa in senso soggettivo ed oggettivo, non qualificabile come fatto processuale, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità. Infine, la questione è stata ritenuta manifestamente infondata nel merito, alla luce della giurisprudenza consolidata di Sezione e di un precedente specifico tra le stesse parti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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