Somministrazione illecita di manodopera: onere della prova e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 13870 del 25.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione illecita di manodopera schermata da un contratto di appalto, l’inesistenza della prestazione rende radicalmente privo di giustificazione causale l’esborso dell’apparente appaltante, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità del costo. L’onere di provare la presenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti. È affetta da motivazione apparente la sentenza che smentisca le risultanze presuntive dell’accertamento in forza di una mera illazione del contribuente, senza esplicitare le ragioni della ritenuta prova, e che limiti l’esame agli aspetti formali della vicenda senza confrontarsi con gli altri elementi di fatto dedotti dall’Ufficio.

Il Fatto

Una società impugnava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008, con il quale l’Ufficio rideterminava l’IVA oltre interessi e sanzioni. L’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato come somministrazione illecita di manodopera il contratto di appalto stipulato tra la contribuente e un’altra società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la pronuncia di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, ritenendoli strettamente connessi, e li accoglie entrambi. Sul piano sostanziale richiama il principio per cui, nel caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un appalto di servizi, la mancanza della fornitura dedotta in contratto determina l’inesistenza della prestazione e rende radicalmente privo di giustificazione causale l’esborso dell’apparente appaltante. Questi, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l’IVA né a fini reddituali.

Il giudice di appello, secondo la Corte, ha errato nel gravare l’Ufficio della prova dell’inesistenza delle operazioni. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che l’onere della prova relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo con presunzioni semplici. Il contribuente, invece, deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento, proprio perché tali elementi sono di regola utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia.

La Corte rileva inoltre che la pronuncia di merito ha smentito le risultanze presuntive dell’accertamento fondandosi su una pura deduzione del contribuente, la possibilità per l’appaltatore di utilizzare le strutture del committente, senza spiegare le ragioni per cui l’avrebbe ritenuta provata. La concisa esposizione dei fatti rilevanti non è un elemento meramente formale, ma un requisito funzionale all’intelligibilità della decisione.

Da ultimo, la Corte censura il fatto che la sentenza abbia attribuito efficacia probante dirimente alla presenza delle autorizzazioni in capo alla società appaltatrice, limitandosi agli aspetti formali, senza confrontarsi con gli altri elementi dedotti e provati dall’Ufficio. Ne deriva l’impossibilità di comprendere le ragioni della ritenuta infondatezza della contestazione. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi esposti.

Nota della Redazione

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