Costituzione tardiva dell’Ufficio nel processo tributario non è decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 13874 del 25.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la violazione del termine di cui all’art. 23 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Permane invece il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992. In tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento avente ad oggetto ruoli per Irpef, Iva, sanzioni e accessori relativi a quattro anni d’imposta, oltre al preavviso di fermo amministrativo di un veicolo. La CTP rigettava il ricorso e la CTR, con la sentenza qui gravata, confermava la pronuncia di primo grado.

Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 23 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per essersi l’Ufficio costituito oltre il termine, con conseguente decadenza dalle eccezioni di merito, e la violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che nel processo tributario la costituzione tardiva della parte resistente determina una decadenza dal perimetro circoscritto: restano precluse solo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e la chiamata di terzi. Il resistente conserva dunque il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 18962 del 28/09/2005, Cass. n. 6734 del 02/04/2015 e Cass. n. 2585 del 30/01/2019.

Il secondo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. Anzitutto difetta di specificità e localizzazione: il ricorrente non ha riprodotto né prodotto gli atti dei procedimenti notificatori conclusisi con le notifiche contestate, e la riproduzione solo parziale non consente la piena chiarificazione dei procedimenti. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui la denuncia del vizio di una relata di notifica esige la trascrizione integrale della stessa, salvo che essa non sia funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 1150 del 17/01/2019).

Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a valutare la fondatezza delle censure, senza rinvio a fonti esterne. Ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., e in conformità alle indicazioni della CEDU, sentenza del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia, occorre che gli atti e i documenti sottesi alle censure siano richiamati, sia pure in termini essenziali, non essendo sufficiente il rinvio agli atti allegati (Cass. n. 8177 del 14.03.2022; Cass. n. 6769 del 01.03.2022; Cass. n. 26007 del 05.09.2022).

In secondo luogo, la censura contrasta con l’accertamento in fatto della CTR sulla sufficienza delle ricerche effettuate, non rivedibile in sede di legittimità. Quanto alla c.d. quarta cartella, il motivo è inammissibile e comunque infondato: la cartella era stata notificata direttamente a mezzo del servizio postale ordinario, che non presuppone l’invio della raccomandata informativa. La Corte richiama Cass. n. 10131 del 28/05/2020 e Cass. n. 9866 del 11/04/2024, nonché Corte cost. n. 175 del 2018, che ha ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali. Poiché la decisione fa seguito a istanza di decisione proposta dopo la comunicazione della proposta ex art. 380 bis c.p.c., la Corte applica Cass. Sez. Un. n. 28540 del 13 ottobre 2023 e Cass. Sez. Un. n. 27195 del 22 settembre 2023: il non attenersi a una valutazione poi confermata lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente, con liquidazione ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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