La presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica a tutti i contribuenti, anche senza obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti sintetici antecedenti il 2010 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17951 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di evasione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973, non è riferibile esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, ivi compresi coloro che percepiscono redditi di capitale. In materia di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per gli accertamenti antecedenti alle modifiche introdotte dall’art. 22 del d.l. n. 78/2010, non sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la decisione adottata, pur senza specifica argomentazione, implichi logicamente il rigetto della pretesa avanzata dalla parte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ai coniugi un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 1996, con cui rettificava sinteticamente il reddito sulla base delle risultanze delle indagini bancarie espletate dalla Guardia di Finanza, che avevano evidenziato movimentazioni non giustificate. I contribuenti impugnavano l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. Dopo un primo grado e un appello favorevoli ai contribuenti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15161 del 2020, cassava la sentenza della CTR e rinviava per nuovo giudizio. La CTR in sede di rinvio rigettava il ricorso originario, condannando la contribuente alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso proposti dalla contribuente. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dello Statuto del contribuente, deducendo che i giudici d’appello avevano omesso di pronunciarsi sull’eccezione di mancato contraddittorio. Il motivo è stato ritenuto infondato: l’eccezione deve considerarsi implicitamente rigettata, poiché la motivazione adottata dalla CTR ne presuppone il superamento. Per integrare il vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una statuizione espressa, ma è necessario che manchi il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.
In ogni caso, la Corte ha precisato che l’accertamento in oggetto è un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per il quale, all’epoca della sua notifica, non era configurabile un obbligo di contraddittorio preventivo. Le modifiche introdotte dall’art. 22 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, non trovano applicazione per gli accertamenti antecedenti alla loro entrata in vigore.
Quanto al secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dei principi affermati dalla sentenza di rinvio n. 15161/2020. La Corte ha rilevato che la CTR, in sede di rinvio, aveva correttamente esaminato gli atti e verificato che i contribuenti non avevano fornito alcuna giustificazione delle movimentazioni bancarie poste a fondamento dell’accertamento.
Il terzo motivo riguardava l’applicabilità della presunzione bancaria ai redditi di capitale. Sul punto, la Corte ha confermato il proprio orientamento costante, affermando che la presunzione relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti e non solo ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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