Società in house possesso del reddito e detrazione delle ritenute (Cass. civ. Sez. V n. 13935 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, in tema di redditi di capitale costituiti da interessi attivi su somme depositate in conti correnti bancari, la nozione di possesso del reddito si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestire gli uni e gli altri in nome e per conto proprio. La società in house providing, anche sotto il profilo fiscale, è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ente che su di essa esercita il controllo analogo, con conseguente sussistenza di autonomo titolo giuridico. Le ritenute operate dagli istituti di credito sugli interessi maturati sulle somme gestite non possono, pertanto, essere considerate a titolo di imposta, perché l’art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 riserva tale regime ai soggetti esenti, tra i quali la Regione ex art. 74 t.u.i.r., e non è consentita interpretazione estensiva di una norma derogatoria della disciplina sulla soggettività passiva.

Il Fatto

La società contribuente, società in house della Regione, gestiva in modo separato dal proprio patrimonio fondi regionali destinati all’erogazione di contributi e finanziamenti agevolati, curando l’istruttoria e gli interessi frutto del loro impiego. Nell’anno 2006 aveva detratto le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati su tali somme, applicate dall’istituto di credito ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973.

L’Agenzia delle entrate contestava il diritto alla detrazione, sostenendo che la ritenuta era stata operata a titolo di imposta e non di acconto, in quanto i fondi pubblici di agevolazione, ancorché affidati a soggetti terzi, dovevano ricondursi all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 917/1986. Difettava, a suo avviso, il possesso del reddito in capo alla società.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la nozione di possesso del reddito, escludendo che essa coincida con quella civilistica dell’art. 1140 cod. civ. e che possa essere racchiusa in un’unica definizione valevole per tutte le categorie reddituali. Nel caso del reddito di capitale prodotto da somme giacenti su conti correnti, il possesso si identifica con la disponibilità del danaro e con la possibilità di gestirlo in nome e per conto proprio.

Tale facoltà deriva alla società, mandataria senza rappresentanza, dalla titolarità dei rapporti di conto corrente, cioè della fonte produttiva del reddito, e dalle disposizioni delle convenzioni che le riconoscevano di gestire risorse e liquidità mediante diversi impieghi. Il primo motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo l’Ufficio invocava l’art. 39 della legge n. 342/2000, che avrebbe ricondotto i redditi dei fondi pubblici allo Stato o alla Regione. La Corte ricostruisce la genesi della norma: essa nacque per risolvere incertezze sui fondi affidati in gestione a soggetti terzi, in un contesto in cui gli interessi erano tenuti presso conti infruttiferi della Tesoreria e vincolati a specifiche finalità, con utilizzo subordinato ad autorizzazione. Nella specie, al contrario, gli interessi maturano sugli stessi conti correnti e la gestione è libera da autorizzazioni.

La Corte conferma, poi, che le ritenute non sono a titolo di imposta: la norma derogatoria non ammette interpretazione estensiva. Il terzo motivo, fondato sulla pretesa assenza di autonomia della società in house, è respinto sulla base dell’orientamento consolidato secondo cui la società in house providing è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, non inciso dal controllo analogo. Il ricorso è rigettato integralmente, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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