Accertamento con adesione dopo l’invito a comparire: niente sospensione di 90 giorni per il ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 2778 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l’impugnazione, quando sia stata preceduta dall’invito a comparire di cui all’articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l’opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi. (Rv. 677962-01)
Il Fatto
Una contribuente, titolare di una rivendita di tabacchi e generi di monopolio, aveva ricevuto un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni relativo al 2004, emesso a seguito dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore ex art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, per la parte di attività non soggetta ad aggio fisso.
La Commissione tributaria provinciale di Rieti aveva respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate e, nel merito, aveva annullato l’atto, considerata la modestia dell’attività e il lieve scostamento tra ricavi accertati e dichiarati. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato: l’istanza di accertamento con adesione aveva sospeso per 90 giorni il termine per impugnare, perché il contraddittorio svoltosi ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 218/1997 era stato solo informale e privo di verbale, quindi da considerare come non avvenuto; nel merito, uno scostamento del 7% non integrava le gravi incongruenze richieste.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, il primo dei quali per violazione degli artt. 5, 6, comma 2, 11 e 12 d.lgs. n. 218/1997 e 19 d.lgs. n. 546/1992. La contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Sezione Tributaria accoglie il primo motivo. L’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218/1997, nel testo applicabile ratione temporis, consente al contribuente destinatario di un avviso «non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5» di presentare istanza di accertamento con adesione, con sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni (Cass. n. 13172/2019). L’attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell’ufficio è facoltativa e l’invito ha carattere informativo, senza particolari formalità (Cass. n. 444/2015); la violazione delle regole procedurali del d.lgs. n. 218/1997 non incide sulla validità dell’atto impositivo (Cass. n. 21096/2018).
Nel caso in esame la stessa sentenza impugnata dà atto che l’avviso era stato preceduto dall’invito a comparire, sia pure con la notazione che il contraddittorio non aveva rispettato le formalità e che il verbale negativo non era stato formalizzato. Questa riserva, secondo la Corte, non è decisiva. La sospensione automatica legata all’istanza (Cass. n. 23828/2025) serve a garantire lo spatium deliberandi per valutare l’opportunità della definizione; il decorso del termine non comporta acquisto o perdita di diritti (Cass. n. 15430/2022). Se l’ufficio ha già inviato l’invito ex art. 5, e a maggior ragione se il contraddittorio si è effettivamente svolto prima della notifica dell’avviso, il contribuente ha già potuto interloquire con l’Amministrazione e valutare la definizione: non vi è ragione di concedergli un ulteriore spazio di riflessione. L’interpretazione è ritenuta conforme agli artt. 24 Cost., 41 CDFUE e 6 CEDU, senza lesione del diritto di difesa.
Applicando il principio, l’avviso notificato il 20 ottobre 2008 e l’istanza di adesione presentata il 19 dicembre 2008, dopo l’invito e dopo il contraddittorio del 3 ottobre 2008, non hanno sospeso i termini: il ricorso introduttivo depositato il 19 marzo 2009 era tardivo rispetto ai 60 giorni dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo, sul merito delle riprese, è assorbito. La Corte cassa senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta, e condanna la contribuente alle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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