Rimborsi sisma Sicilia, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza dei fondi (Cass. civ. Sez. V n. 13934 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per benefici fiscali accordati a seguito di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019. In caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione. I limiti al rimborso non sono elementi costitutivi o impeditivi del diritto sostanziale, ma modalità attuative e procedimentali dello stesso, la cui verifica appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto, con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte ILOR e Straordinaria Immobiliare pagate nel triennio 1990-1992, in applicazione dei benefici disposti dalla legge in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 13.12.1990. La CTR della Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando il diritto al rimborso e ritenendo la società ammessa all’agevolazione, non superata la soglia de minimis.

Formatosi il giudicato e rimasta inerte l’amministrazione, la società propose ricorso per ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Questa, con sentenza n. 8072/2022, rigettò il ricorso, ritenendo che l’entità del rimborso erogabile dovesse essere determinata in base all’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019 e al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, verificando la sufficienza delle risorse stanziate e applicando le riduzioni previste, o non erogando alcunché in caso di totale incapienza. La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, proposti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e li ritiene fondati. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che l’Agenzia non si fosse costituita, mentre essa si era costituita e aveva solo dedotto un errore di calcolo e la mancata erogazione del credito convalidato. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, per avere la decisione rimesso esclusivamente all’amministrazione il potere di dare attuazione al giudicato.

La decisione impugnata si pone in contrasto con il costante orientamento della Corte, secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve accertare la disponibilità degli appositi fondi e, in caso di verificata incapienza, attivare le procedure particolari della contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione di merito. In tale novero rientra l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia dei diritti patrimoniali giudizialmente accertati.

La Corte ribadisce che la novella del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ne ha regolarmente disciplinato l’esecuzione, costituendo un particolare fondo a cui attingere, finanziato di anno in anno compatibilmente con la legge di bilancio. In tal modo si contemperano le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti i colpiti da calamità naturale.

Quanto all’onere probatorio sulla capienza dei fondi, la Corte chiarisce che i limiti al rimborso non sono elementi costitutivi, né impeditivi, modificativi o estintivi del diritto sostanziale accertato, integrando piuttosto modalità attuative e procedimentali dello stesso, dettate direttamente dalla legge. La verifica dei presupposti e delle modalità con cui essi operano appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti.

Nel caso concreto, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno di tali principi: il contribuente aveva espressamente richiesto l’adozione dei provvedimenti necessari all’ottemperanza, ma il giudice ha dato per presupposta l’incapienza dei fondi, obliterando l’obbligo di adottare i provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale. Il ricorso è dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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