Responsabilità del socio per debiti tributari della società estinta: presupposto e onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 13124 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estinta per cancellazione dal registro delle imprese ha come presupposto l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495 c.c.. Tale presupposto integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, non alla legittimazione ad causam, e, se contestato, deve essere provato dal Fisco. La verifica di tale presupposto non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società, quand’anche proseguito dai soci dopo l’estinzione, ma deve essere dedotta in un autonomo atto impositivo notificato ai soci ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, la cui motivazione deve dar conto delle ragioni della pretesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, in qualità di socio di una società a responsabilità limitata estinta, distinti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008 e 2009. Gli atti, emessi ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, accertavano maggiori ricavi e corrispettivi da vendite immobiliari in capo alla società, imputandoli pro-quota al socio, e contestavano a quest’ultimo la percezione di utili extracontabili ai fini IRPEF, oltre alla responsabilità solidale per il pagamento delle imposte e degli interessi dovuti dalla società estinta.
Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava i ricorsi. L’appello veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che limitava il proprio esame alla questione pregiudiziale dell’opponibilità al socio della pretesa fiscale sopravvenuta nei confronti della società estinta, ritenendola legittima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla pretesa nullità della sentenza per omessa pronuncia e sulla contestazione della legittimazione passiva del socio. In primo luogo, ha escluso l’omissione di pronuncia, rilevando che la CTR aveva correttamente circoscritto il thema decidendum alla questione pregiudiziale sollevata dall’appellante e che gli avvisi di accertamento erano stati emessi direttamente nei confronti del socio, non nei confronti della società estinta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3625 del 2025, secondo cui la percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non attiene alla legittimazione ad agire del socio, ma costituisce una condizione dell’azione dell’Erario, la cui prova grava sul Fisco solo se contestata. Tale verifica, tuttavia, non può essere svolta nel giudizio promosso dalla società e proseguito dai soci, ma deve essere effettuata in un autonomo atto impositivo notificato direttamente a questi ultimi.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’Ufficio aveva correttamente imputato la pretesa al socio in forza dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, emettendo poi distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF per la distribuzione di utili extracontabili. Pertanto, la legittimazione passiva del socio sussisteva pienamente, sia con riferimento agli avvisi societari, sia con riferimento a quelli personali.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la censura di contraddittorietà della motivazione, in quanto tale vizio non è più deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso